Sentenza del 09/11/2015 n. 5835 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Avviso di trattazione - Comunicazione - Mancanza - Nullità della sentenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl mancato invio dell'avviso di trattazione costituisce violazione del contraddittorio e del diritto di difesa e comporta la nullità della decisione pronunciata. Gli atti devono essere rimessi al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546/1992, affinché il giudizio venga nuovamente trattato nel rispetto delle garanzie processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La parte ha contestato la validità della sentenza perché l'udienza di discussione era stata fissata senza che le fosse inviato il relativo avviso, come richiesto dall'art. 31 del d.lgs. n. 546/1992. L'omessa comunicazione ha impedito alla parte di conoscere la data dell'udienza e di esercitare pienamente il diritto di difesa e il contraddittorio.
Norme richiamate
Art. 31 del d.lgs. n. 546/1992
Impone la comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione. La sua omissione lede il diritto di partecipare al giudizio e di predisporre la difesa.
Art. 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546/1992
Prevede la rimessione della causa al giudice di primo grado quando la sentenza è nulla per violazione delle regole fondamentali del contraddittorio e del diritto di difesa.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata comunicazione dell'avviso di udienza alla parte interessata è un vizio processuale grave, perché impedisce la partecipazione consapevole al giudizio.
- La violazione dell'obbligo di comunicazione non comporta soltanto un'irregolarità formale, ma determina la nullità della sentenza pronunciata senza il rispetto del contraddittorio.
- Quando la nullità deriva dall'omessa convocazione o dalla lesione del diritto di difesa, la conseguenza ordinaria è la rimessione degli atti al giudice competente per una nuova trattazione.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare se la comunicazione sia stata effettivamente inviata, a quale indirizzo o domicilio processuale e con modalità idonee a dimostrarne la ricezione.
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