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Ordinanza

Ordinanza n. 254/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento previa sospensione: - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico l’Avviso n. 0026652 del 27.05.2024 (Regione Lombardia); - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l''ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l''accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell''ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 31\7\2025 per l’annullamento: - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico l’Avviso n. 0026652 del 27.05.2024 (Regione Lombardia).

Giustizia amministrativa202408131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria regionale di ammissione alla prova scritta del concorso per 587 posti di dirigente scolastico, unitamente agli atti presupposti e agli esiti della prova preselettiva

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Sei candidati hanno impugnato la graduatoria regionale di ammissione alla prova scritta del concorso per dirigente scolastico, nella parte in cui non comprende i loro nominativi, chiedendo anche la sospensione degli atti. Sono stati contestati, tra l'altro, il bando di concorso, il decreto ministeriale che disciplina la procedura, il DPCM di autorizzazione dei posti, la prova preselettiva, il punteggio attribuito, i quesiti somministrati e i relativi verbali, nonché gli ulteriori atti degli Uffici scolastici regionali. La censura sostanziale, per quanto emerge dall'ordinanza, riguarda il criterio di ammissione alla prova scritta, fondato sull'ammissione di un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili per ciascuna regione, con ulteriore ammissione dei candidati a pari merito con l'ultimo ammesso, anziché su una soglia minima nazionale o comunque superiore alla sufficienza. Con motivi aggiunti è stata nuovamente impugnata la graduatoria regionale lombarda. Considerato l'elevato numero dei controinteressati inseriti nelle graduatorie e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, i ricorrenti hanno chiesto l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della graduatoria, della prova preselettiva o delle disposizioni regolatrici del concorso. Ha rilevato che il ricorso è stato proposto soltanto nei confronti di alcuni controinteressati e che l'elevato numero degli altri controinteressati rende difficoltosa la notificazione individuale. Ha quindi disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, autorizzando la pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. La pubblicazione deve contenere gli elementi identificativi del giudizio, delle parti, degli atti impugnati, dei motivi, dei controinteressati, dell'ordinanza e il testo integrale degli atti processuali indicati. Le amministrazioni devono mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e predisporre un collegamento accessibile dalla home page. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni; l'ordinanza precisa che il mancato rispetto dei termini comporta l'improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente di disciplinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari al giudizio.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

    Impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso non sia stato notificato a tutti i controinteressati.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Costituisce la base normativa per l'integrazione del contraddittorio mediante modalità idonee in presenza di un numero elevato di controinteressati.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Consente, nei casi e secondo le modalità stabilite dal giudice, la notificazione per pubblici proclami.

Massime di principio

  • Quando il ricorso amministrativo è proposto soltanto nei confronti di alcuni dei controinteressati, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti necessari.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperire i loro indirizzi, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.
  • L'ordinanza che autorizza la notificazione per pubblici proclami può imporre contenuti puntuali della pubblicazione, inclusi gli estremi del giudizio, l'indicazione delle parti e dei controinteressati, gli atti impugnati, una sintesi dei motivi e il testo integrale degli atti processuali.
  • Il mancato compimento degli adempimenti di pubblicità nel termine perentorio assegnato dal giudice, nonché il mancato deposito tempestivo della relativa prova, può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

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