Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 865/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento - dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 22 del 18.07.2022; - di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202205810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 22 del 18 luglio 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale relativa a due vani ricavati nel terrapieno e utilizzati come ripostigli e depositi. Ha dedotto, in primo luogo, l'omessa definizione dell'istanza di condono edilizio presentata nel 2004, sostenendo che le opere oggetto dell'ordine fossero preesistenti e riconducibili al fabbricato già interessato dalla domanda di sanatoria. In secondo luogo, ha contestato l'assenza di un concreto interesse pubblico alla demolizione, assumendo che gli interventi successivi alla domanda di condono non avessero determinato nuovo carico urbanistico; ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione. Infine, ha censurato il richiamo dell'amministrazione a una sentenza penale di accertamento del reato edilizio, sostenendo che essa avrebbe perso efficacia decorso un decennio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che i manufatti descritti nell'accertamento tecnico e colpiti dall'ordine di demolizione fossero diversi da quelli indicati, in modo generico e senza allegati grafici, nell'istanza di condono del 2004. Ha inoltre affermato che la domanda di condono non autorizza il richiedente a completare, trasformare o ampliare le opere abusive, che restano tali fino all'eventuale rilascio della sanatoria. Gli ulteriori motivi sono stati respinti perché l'ordine di demolizione di opere realizzate senza titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica in zona vincolata costituisce esercizio di attività vincolata, fondato sull'accertamento dell'abuso: non occorre una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto, essendo tale interesse già definito dal legislatore nel ripristino della legalità urbanistico-edilizia. Il giudice ha escluso anche l'obbligo del preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990, sia per la natura vincolata dell'attività sia perché il procedimento sanzionatorio edilizio è avviato d'ufficio. La contestazione relativa al richiamo della sentenza penale è stata ritenuta ininfluente, poiché l'ordine di demolizione risultava comunque fondato sui necessari presupposti di legge. Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 35 l. 47/1985

    Il ricorrente ne ha invocato la violazione sostenendo l'assenza di un contrasto sostanziale tra le opere e la disciplina del condono; il TAR ha tuttavia ritenuto che la domanda di condono non riguardasse i manufatti oggetto dell'ordine e non legittimasse ulteriori trasformazioni o ampliamenti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non è dovuto nel procedimento sanzionatorio edilizio avviato d'ufficio e comunque caratterizzato da attività vincolata.

  • l. 241/1990

    L'ordine di demolizione, quale misura repressiva di un abuso edilizio accertato, non richiede una motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dell'abuso e delle norme violate.

Massime di principio

  • La presentazione di una domanda di condono edilizio non autorizza il richiedente a completare, trasformare o ampliare i manufatti oggetto dell'istanza; fino all'eventuale rilascio della sanatoria, tali opere restano abusive.
  • L'ordine di demolizione di opere realizzate senza valido titolo edilizio, e senza autorizzazione paesaggistica quando richiesta, è un atto vincolato fondato sull'accertamento dell'abuso; non è necessaria una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, poiché l'interesse al ripristino della legalità edilizia è già definito dalla legge.
  • Il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 non si applica al procedimento sanzionatorio edilizio avviato d'ufficio; la natura vincolata dell'ordine di demolizione esclude comunque un apporto partecipativo idoneo a modificare l'esito.
  • La legittimità dell'ordine di demolizione può essere sorretta dall'accertamento dell'abuso e dai presupposti normativi propri della misura anche quando risulti non pertinente o superfluo il richiamo, contenuto nell'atto, a una sentenza penale relativa ai medesimi fatti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.