Sentenza n. 941/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che riconosceva la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica del docente, o ad altro strumento equivalente, per l’importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato che il gestore del servizio aveva accreditato nel borsellino elettronico della docente l’importo riconosciuto dalla sentenza. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese, poiché l’adempimento era intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la domanda di ottemperanza aveva trovato piena soddisfazione in sede amministrativa e che era venuta meno la posizione di contrasto tra le parti. Ai fini delle spese, ha valorizzato il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che aveva adempiuto all’obbligo, ma ha posto a carico del Ministero i cinque sesti delle spese, liquidate complessivamente in 500 euro oltre oneri e accessori, compensando la restante parte. La riduzione è stata motivata anche dalla serialità dei ricorsi patrocinati dai medesimi difensori, dalla standardizzazione delle attività e dalla conseguente riduzione dell’impegno professionale per ciascun giudizio, in analogia con il criterio previsto dall’art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014 per posizioni processuali identiche. È stata inoltre disposta la restituzione del contributo unificato, ove effettivamente versato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La piena soddisfazione della pretesa in sede amministrativa e il venir meno del contrasto tra le parti impediscono al giudice di pronunciarsi ulteriormente sull’oggetto della controversia e giustificano la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
Il criterio relativo alle posizioni processuali identiche è assunto come parametro per giustificare la riduzione del compenso professionale in presenza di numerosi ricorsi seriali con questioni e situazioni sostanziali analoghe.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel giudicato durante il processo, la domanda è pienamente soddisfatta e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non residuando una posizione di contrasto sulla quale il giudice debba pronunciarsi.
- L’adempimento dell’amministrazione successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude, di per sé, la regolazione delle spese in favore del ricorrente, poiché occorre considerare la soccombenza virtuale e il fatto che l’iniziativa processuale si sia resa necessaria per ottenere l’esecuzione del giudicato.
- Nella liquidazione delle spese, la serialità di ricorsi aventi identica situazione sostanziale e processuale, patrocinati dai medesimi difensori, può giustificare una riduzione del compenso in ragione della standardizzazione delle attività e della minore incidenza dell’impegno professionale per ciascun giudizio, anche in analogia con l’art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014.
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