Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5030/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata (art. 228 e 229, n. 1 cod. pen.) contestando: violazioni di norme processuali e sostanziali (artt. 111 Cost., 125, 444, 445, 448 cod. proc. pen.), mancata o manifestamente illogica motivazione circa l'applicazione della misura, e, più in generale, la legittimità dell'imposizione della misura di sicurezza in sede di patteggiamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha trattato congiuntamente i ricorsi, ritenendoli ammissibili perché la misura di sicurezza non era stata concordata dalle parti ma imposta dal giudice. Tuttavia i ricorsi sono stati ritenuti infondati: la Corte ha ritenuto che il GIP avesse correttamente applicato i principi di legge e fornito motivazione sufficiente, richiamando l'oggettiva pericolosità dimostrata dal "agere" delittuoso degli imputati come motivo per l'applicazione della libertà vigilata. Pertanto la sentenza impugnata è stata confermata, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 228 cod. pen.

    Disciplina la misura di sicurezza della libertà vigilata e i presupposti per la sua applicazione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione quando sussiste obiettiva pericolosità derivante dalla condotta.

  • art. 229, n. 1 cod. pen.

    Prevede la misura della libertà vigilata; la Corte ha confermato l'applicazione per la durata indicata ritenendo proporzionata la misura rispetto alle pene applicate.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti); la Corte ha distinto i casi in cui la misura di sicurezza è concordata tra le parti da quelli in cui è imposta dal giudice.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Norme relative alla pronuncia della sentenza di patteggiamento; richiamata nei motivi che censuravano la decisione del GIP.

  • art. 448 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; la giurisprudenza citata distingue il diverso regime di impugnazione se la misura di sicurezza è stata oggetto di accordo.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di impugnazione per la cassazione (vizi di motivazione); applicabile quando la misura non è concordata dalle parti e viene impugnata per carenza di motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali dei ricorrenti; la Corte l'ha applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.

  • art. 111 Cost.

    Richiamata tra le doglianze relative al diritto al giusto processo; la Corte non ha ritenuto violato tale principio nella motivazione del GIP.

  • Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019 (Rv. 279348 - 01)

    Giurisprudenza di legittimità citata per il principio che la sentenza di patteggiamento con misura di sicurezza è impugnabile in modo diverso a seconda che la misura sia frutto dell'accordo tra le parti o imposta dal giudice.

Massime di principio

  • Se, in un patteggiamento, la misura di sicurezza è stata concordata tra le parti, il ricorso per cassazione è soggetto ai limiti speciali previsti dall'art. 448 cod. proc. pen.; se la misura è imposta dal giudice senza essere oggetto di accordo, il ricorrente può impugnare per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
  • Per resistere a un'applicazione giudiziale della misura di sicurezza è necessario contestare specificamente la motivazione del giudice: vizi formali, mancanza di adeguato collegamento tra condotte e pericolosità o illogicità manifesta sono i profili più incisivi.
  • La Corte tende a ritenere legittima l'applicazione della libertà vigilata quando la decisione del giudice dimostra, anche in modo conciso, un convincimento motivato circa l'obiettiva pericolosità emersa dall\"agere\" delittuoso; motivazioni generiche o assenti possono invece rendere il provvedimento cassabile.
  • Chi impugna deve valutare il rischio di condanna alle spese se il ricorso appare infondato: formulare censure precise e documentate migliora le probabilità di successo e limita il rischio di compensazione sfavorevole.
  • In sede difensiva, è utile richiedere al giudice che motivi espressamente il nesso tra elementi di fatto (condotte, modalità, reiterazione) e i presupposti normativi della misura di sicurezza per rendere più difficile la conferma in sede di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.