Cassazione Penale, Sentenza n. 9520/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per quattro censure: 1) motivazione illogica e contraddittoria relativa alla sua partecipazione alla rissa, contestando la valutazione delle dichiarazioni dei testi e richiedendo applicazione dell'art. 530 comma 2 cpp per insufficienza di prove; 2) carenza di motivazione circa l'elemento soggettivo del dolo, rilevando l'impossibilità di ricostruire con precisione la dinamica della rissa; 3) omessa motivazione circa la sussistenza della cause di giustificazione della legittima difesa, sostenendo che l'imputato si era limitato a difendersi da un'aggressione; 4) illogicita e contraddittorieta nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, con contestazione dei parametri adottati per il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure costituissero in sostanza rielaborazioni alternative dei fatti e non potessero rettificare motivazioni di merito non manifestamente illogiche. In particolare: la partecipazione alla rissa è stata ritenuta provata dalle dichiarazioni convergenti dell'addetto alla sicurezza e del titolare del locale; il dolo è stato ritenuto desumibile dalla condotta dei partecipanti alla rissa; la legittima difesa è stata esclusa come regola nei casi di rissa fra corissanti salvo eccezioni non riscontrate nel caso concreto; il diniego delle attenuanti generiche è risultato adeguatamente motivato, anche implicitamente. Confermata la condanna di merito (pena di quattro mesi di reclusione, beneficio della sospensione condizionale come disposto in primo grado), condanna alle spese processuali e obbligo di versare euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 588, comma 2, cod. pen.
Norma cui si riferisce il capo di imputazione; la sentenza conferma che gli elementi materiali del reato di rissa risultano integrati dalle dichiarazioni e dalla dinamica ricostruita dai giudici di merito.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'assoluzione in caso di insufficienza di prove o dubbio; invocata dal ricorrente ma ritenuta inapplicabile perché la motivazione di merito non è manifestamente illogica né contraddittoria.
art. 533 cod. proc. pen.
Principio di motivazione della sentenza; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito sia complessivamente coerente e integrata fra primo e secondo grado.
art. 42 cod. pen.
Riguarda l'elemento soggettivo del reato (dolo); la Corte ha ritenuto che il dolo possa essere desunto dalla partecipazione consapevole alla rissa e dall'accettazione del rischio lesivo.
art. 133 cod. pen.
Parametro per la determinazione della pena; citato in relazione alla valutazione del giudice di primo grado e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego motivato, osservando che il rigetto può risultare implicito quando il giudice spiega il motivo del mantenimento del trattamento sanzionatorio.
sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alle condizioni per l'esenzione dal pagamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non ricorrere i presupposti per l'esenzione.
Massime di principio
- In sede di legittimità la Corte non può rivedere i fatti e le valutazioni probatorie dei giudici di merito salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria; alternative plausibili non bastano a cassare la sentenza.
- La partecipazione a una rissa può legittimamente far sorgere il dolo generico quando i partecipanti assumono consapevolmente un ruolo offensivo e accettano il rischio di eventi lesivi.
- La causa di giustificazione della legittima difesa è in genere esclusa per i corissanti, poiché nella rissa i partecipanti accettano la situazione di pericolo; può essere riconosciuta solo in presenza di un'offesa nuova, autonoma e sproporzionata rispetto a quella accettata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato anche implicitamente se il giudice spiega le ragioni per non attenuare il trattamento sanzionatorio.
- Le confessioni divergenti o contrasti tra dichiarazioni non obbligano l'assoluzione quando esistono dichiarazioni convergenti e attendibili che consentono una ricostruzione sufficiente della dinamica.
- In cassazione è essenziale distinguere censure di diritto (ammissibili) da mere riedizioni del fatto o da richieste di rivalutazione della prova (inammissibili se la motivazione di merito regge).
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