Sentenza n. 87/2026 - Napoli, Sezione 2
per l’accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da parte del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA), in ordine all'atto di invito/diffida stragiudiziale presentato dal Sig. Fico in data 03 aprile 2025 (prot. n. 12276) e successiva integrazione del 07 aprile 2025 (prot. n. 12601), con cui si chiedeva all'Amministrazione Comunale di: a) accertare e dichiarare la lottizzazione abusiva ai sensi dell'art. 30 DPR 380/2001 del residence dei Platani; b) irrogare le ordinanze di ripristino e sgombero a tutti i proprietari degli immobili destinatari dei dinieghi di sanatoria prot. n. 28257 del 02/08/2023 e prot. n. 28235 del 02/08/2023; c) subordinare l'esercizio dell'attività turistica ricettiva alla gestione unitaria di tutti gli immobili facenti parte del residence dei Platani; d) accertare e procedere alla cancellazione della residenza presso il residence dei Platani dei soggetti che abusivamente l'hanno richiesta; e) attivare le procedure di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 e irrogare le ordinanze di ripristino degli abusi commessi. nonché per la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’eventuale perdurare dell’inerzia dell’ente locale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sulle diffide volte a ottenere verifiche e provvedimenti repressivi in materia urbanistico-edilizia presso il Residence dei Platani
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha denunciato la trasformazione di numerose unità immobiliari del Residence dei Platani, originariamente vincolato a destinazione turistico-ricettiva, in abitazioni residenziali. Ha chiesto al Comune di accertare una possibile lottizzazione abusiva ai sensi dell'art. 30 d.P.R. 380/2001, adottare ordinanze di ripristino e sgombero nei confronti dei proprietari destinatari di dinieghi di sanatoria, subordinare l'attività ricettiva alla gestione unitaria del complesso, verificare e cancellare eventuali residenze anagrafiche incompatibili con la destinazione RTA e attivare i poteri di vigilanza e repressione previsti dagli artt. 27 e 30 d.P.R. 380/2001. Il Comune ha sostenuto di avere risposto con una nota interlocutoria e di avere trasmesso la segnalazione agli uffici competenti, eccependo l'improcedibilità e prospettando un uso distorto del rimedio avverso il silenzio. La società gestore del complesso ha parimenti eccepito l'assenza di uno specifico obbligo di provvedere e l'insussistenza della lottizzazione abusiva. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2 l. 241/1990, dell'art. 107, comma 3, lett. g), d.lgs. 267/2000 e degli artt. 27 e 30 d.P.R. 380/2001, lamentando l'assenza di una determinazione conclusiva, la parzialità dei controlli e l'omessa esecuzione delle ordinanze di ripristino già adottate.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la nota comunale del 30 aprile 2025, limitandosi a trasmettere la diffida ad altri uffici e a rinviare genericamente a successive verifiche, fosse un atto meramente interlocutorio e soprassessorio, non idoneo a concludere il procedimento ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990. L'Amministrazione non aveva assunto una posizione espressa e motivata sulla questione centrale, ossia l'eventuale mutamento della destinazione urbanistica del complesso da turistico-ricettiva a residenziale. Il giudice ha inoltre rilevato che i controlli erano stati frammentari e limitati a una parte delle unità immobiliari, senza verifica unitaria dell'intero complesso, dei box, dei locali commerciali e delle pertinenze; che non erano state adeguatamente verificate le posizioni dei proprietari e degli occupanti; e che le ordinanze di ripristino già richiamate dal Comune non risultavano eseguite, senza attivazione dei poteri d'ufficio previsti dalla normativa edilizia. È stato quindi dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento ed è stato ordinato al Comune di adottare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, un provvedimento espresso e motivato sulla domanda relativa all'attuale destinazione urbanistica del Residence dei Platani, attivando eventualmente gli ulteriori poteri di vigilanza edilizia e urbanistica. Il commissario ad acta non è stato nominato immediatamente, ma il TAR ha previsto che vi si possa procedere su istanza di parte in caso di ulteriore inottemperanza. Spese compensate, con contributo unificato a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; una nota interlocutoria o il mero inoltro della segnalazione ad altri uffici non soddisfano tale obbligo.
art. 117 c.p.a.
Consente di accertare l'illegittimità del silenzio e di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice, con possibilità di nomina del commissario ad acta in caso di inottemperanza.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Attribuisce all'amministrazione poteri di vigilanza edilizia e, secondo la decisione, impone l'attivazione dei poteri d'ufficio e dell'esecuzione coattiva del ripristino in caso di mancata ottemperanza alle ordinanze.
art. 30 d.P.R. 380/2001
È indicato quale base normativa della richiesta di accertamento della lottizzazione abusiva, nell'ambito della verifica comunale sull'eventuale trasformazione residenziale del complesso.
art. 107, comma 3, lett. g), d.lgs. 267/2000
tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio
È richiamato dal ricorrente per sostenere la competenza dirigenziale all'adozione dei provvedimenti repressivi edilizi.
Massime di principio
- Sussiste l'obbligo dell'amministrazione di provvedere quando una norma attribuisce uno specifico potere pubblicistico, non opera un meccanismo di silenzio significativo e la segnalazione prospetta una situazione concreta di incertezza giuridica che richiede una determinazione amministrativa.
- Nel giudizio avverso il silenzio, una nota interlocutoria, il mero inoltro dell'istanza ad altri uffici o un rinvio senza termine non costituiscono provvedimento conclusivo e non fanno venir meno l'inerzia dell'amministrazione ai sensi dell'art. 117 c.p.a.
- Quando la segnalazione riguarda una possibile trasformazione urbanistica o edilizia di un complesso unitario, l'attività di vigilanza comunale deve essere adeguata all'oggetto della denuncia e non può limitarsi a controlli frammentari o a campione, trascurando parti rilevanti del complesso e delle relative pertinenze.
- L'amministrazione che abbia adottato ordinanze di ripristino edilizio deve dare seguito alla loro esecuzione e, in caso di inottemperanza, valutare e attivare i poteri d'ufficio previsti dalla normativa edilizia; il richiamo a ordinanze non eseguite non esaurisce l'obbligo di provvedere.
- L'ordine giudiziale nel rito sul silenzio impone l'adozione di un provvedimento espresso e motivato, senza sostituire l'amministrazione nella valutazione sostanziale circa la fondatezza delle contestazioni e l'adozione delle eventuali misure repressive.
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