Cassazione Penale, Ordinanza n. 00462/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 3 giugno 2024. La Corte di cassazione non entra nel merito dei motivi di censura perché rileva d'ufficio che l'impugnazione è stata presentata tardivamente in data 25 luglio 2024, oltre il termine di legge. La motivazione della sentenza di appello era stata depositata nei quindici giorni e, poiché l'imputato era presente in primo grado, il termine ordinario di trenta giorni per proporre impugnazione scadeva il 18 luglio 2024 ai sensi dell'art. 585, lett. b), c.p.p. La disciplina speciale del rito cartolare applicata in appello per l'emergenza Covid-19 non consente di applicare la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per tardività, con condanna alle spese e a una somma in favore della cassa delle ammende.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di impugnazione, già decorso alla data del deposito dell'atto. Rileva che la motivazione della sentenza d'appello era stata depositata tempestivamente, sicché il termine di trenta giorni ex art. 585, lett. b), c.p.p. era scaduto il 18 luglio 2024, mentre il ricorso è stato presentato il 25 luglio 2024. Esclude l'applicabilità dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. nel rito cartolare emergenziale Covid-19. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 585, lett. b), c.p.p.
Stabilisce il termine ordinario di trenta giorni per impugnare quando la motivazione della sentenza sia depositata nei termini e l'imputato sia presente; nel caso concreto il termine è decorso il 18 luglio 2024.
art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
La Corte esclude che la previsione possa operare nel giudizio di appello definito con rito cartolare in base alla disciplina emergenziale Covid-19.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e la trattazione camerale non partecipata con ordinanza.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine di legge, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità senza esaminare i motivi di merito.
- Se la motivazione della sentenza impugnata è depositata tempestivamente e l'imputato era presente in primo grado, il termine ordinario per proporre impugnazione decorre secondo l'art. 585, lett. b), c.p.p. e va computato in trenta giorni.
- La disciplina emergenziale del rito cartolare in appello non determina, di per sé, l'applicazione della regola speciale di proroga o differimento del termine prevista dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., quando la Corte ne escluda espressamente l'operatività.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione può essere pronunciata in camera di consiglio non partecipata e senza formalità di rito.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
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