Sentenza del 28/02/2017 n. 907 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Difetto di delega - Nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. Poiché l'Amministrazione non ha dimostrato l'esistenza della necessaria delega scritta, l'avviso di accertamento è stato considerato nullo ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato, anche genericamente, la validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, sostenendo che il funzionario non avesse dimostrato di possedere i requisiti soggettivi e la delega necessari. In applicazione del principio di vicinanza della prova, spettava all'Amministrazione fornire la prova dell'esistenza di una delega scritta. Un mero ordine di servizio non è stato ritenuto equivalente a una specifica delega di firma.
Norme richiamate
Art. 42, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disposizione è stata interpretata nel senso che l'avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario privo della necessaria legittimazione, non comprovata mediante delega scritta, è nullo.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'atto impositivo, anche in forma generica, l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza dei requisiti e della delega necessari.
- La delega di firma deve risultare da un atto scritto e specifico; un semplice ordine di servizio non è normalmente sufficiente a provarne l'esistenza.
- L'onere della prova grava sull'Amministrazione perché la documentazione relativa all'organizzazione interna e alle deleghe rientra nella sua disponibilità, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
- Se la delega scritta non viene dimostrata, l'avviso di accertamento può essere dichiarato nullo per difetto di sottoscrizione legittimante.
- La contestazione deve comunque essere riferita alla legittimazione del sottoscrittore; la sola irregolarità formale dell'atto interno non comporta automaticamente la nullità se la delega richiesta è comunque validamente provata.
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