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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06841/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ferra Angelo: impugnava l'ordinanza per molteplici motivi tra cui la sollevazione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 1, lett. i) n. 2 del d.lgs. n. 150/2022 per eccesso di delega; contestava altresì la determinazione dell'imposta evasa (difetto di valutazione della consulenza che quantificava l'imposta in € 337.461,52), la mancata verifica della possibilità di confisca diretta del profitto, la mancanza di prova del nesso di pertinenzialità e la viziosità della motivazione circa la disponibilità dei beni formalmente intestati alla Comense Costruzioni Srl (sosteneva intestazione non fittizia e assenza di risorse dei soci non rilevante). Comense Costruzioni Srl: deduceva la violazione dell'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e il vizio di motivazione nella ritenuta intestazione fittizia dei beni, lamentando che la Corte d'appello non aveva dimostrato l'effettiva titolarità sostanziale in capo al condannato e si era limitata a rilevare carenza di risorse finanziarie dei soci, senza valutare la realtà delle operazioni societarie e l'assenza di passaggi di denaro con la società utilizzata per i reati tributari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Ferra Angelo per carenza di interesse (egli non ha interesse a impugnare confische sui beni della società, perché l'eventuale accoglimento non gli avrebbe consentito la restituzione degli stessi) e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Quanto al ricorso della Comense Costruzioni Srl, la Cassazione lo ha rigettato come infondato, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva revocato la confisca sugli immobili nn. 1,2,3 (intestati a Ferra Bryan) e sugli immobili nn. 7,8,9 (intestati formalmente alla Comense) disponendone la restituzione, ma aveva confermato la confisca sugli immobili nn. 4,5,6 intestati alla stessa Comense. La Cassazione ha ritenuto fondata la valutazione di collegamento indiziario tra la società e il condannato (ruolo gestionale del Ferra nel periodo rilevante, rapporti familiari e patrimoniali, carenza di autonomia reddituale dei soci), e ha applicato l'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 nel senso che, nella confisca per equivalente, rileva la "disponibilità" del bene e la non riconducibilità al soggetto terzo in buona fede; ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 23 legge 87/1953

    Citato dal ricorrente nella doglianza; non è stata pronunciata una valutazione sostanziale della Corte di Cassazione su questa norma nel dispositivo, essendo il ricorso del Ferra dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 41, comma 1, lett. i) n. 2 d.lgs. n. 150/2022

    ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente

    La questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente rispetto a questa disposizione non è stata esaminata dalla Corte di Cassazione per carenza di interesse del ricorrente; dunque non vi è statuizione di merito sul profilo di eccesso di delega.

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    la condanna per taluni dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 comporta invariabilmente "la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto"

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che, nella confisca per equivalente, non rileva la pertinenzialità ma la "disponibilità" del bene da parte del reo; la deroga per i beni appartenenti a persona estranea richiede che il terzo sia effettivamente "estraneo" (non abbia beneficiato del reato e sia in buona fede, con diligenza). Indici quali rapporti familiari, direzione e gestione societaria del condannato nel periodo rilevante e l'assenza di autonomia reddituale dei titolari formali possono giustificare la ritenuta disponibilità indiretta.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per il principio dell'interesse all'impugnazione: l'interesse va individuato nella possibilità di ottenere la restituzione della cosa sequestrata/confiscata; se l'impugnazione non può comportare un risultato utile per il ricorrente (es. beni intestati formalmente a terzi), il ricorso risulta inammissibile.

  • legge delega n. 134/2021

    Richiamata in relazione alla questione di eccesso di delega sollevata sul d.lgs. n. 150/2022; tuttavia la Corte non si è pronunciata sul merito della censura costituzionale per inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023

    Precedente richiamato dalla Corte che precisa la nozione di "persona estranea" al reato: non basta la mera mancanza di risorse finanziarie del terzo per provare l'intestazione fittizia; occorre escludere che il terzo abbia in buona fede acquistato e posseduto il bene senza vantaggi dal reato. La Corte applica questo criterio valorizzando gli indici di collegamento indiziario al condannato.

Massime di principio

  • Per impugnare un provvedimento di confisca in sede esecutiva il ricorrente deve avere un interesse concreto e attuale: tipicamente la possibilità di ottenere la restituzione del bene impugnato; chi non potrà conseguire tale risultato rischia l'inammissibilità.
  • Nella confisca per equivalente (art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000) il punto focale è la "disponibilità" del bene da parte del condannato; se un bene formalmente intestato a terzi risulta nella disponibilità del reo per indici oggettivi (ruolo gestionale, rapporti familiari, continuità patrimoniale), può essere aggredito.
  • La qualificazione del terzo come "estraneo" richiede più della sola prova della carenza di risorse economiche: occorre valutare se il terzo abbia agito in buona fede, senza aver tratto vantaggi dal reato e con la diligenza richiesta dalla situazione concreta.
  • Le censure di natura tecnico-contabile o di diversa quantificazione dell'imposta (analisi di consulenti tecnici) possono essere insufficienti in Cassazione se si riferiscono a valutazioni di fatto non travisate da errori di diritto o viziate nella motivazione; la cassazione non rivede liberamente le valutazioni istruttorie salvo profili di illegitimità.
  • Questioni costituzionali o di eccesso di delega rispetto a norme regolamentari/delegate possono essere sollevate, ma non saranno esaminate se il ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza di interesse o altri difetti procedurali.

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