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Sentenza

Sentenza n. 779/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 27.10.2022, adottata dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Monterosso al Mare; nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e segnatamente, per quanto possa occorrere, della nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monterosso al Mare prot. -OMISSIS- del 13.01.2022; in ogni caso per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi a seguito ed in conseguenza dell'impugnato provvedimento nonché del comportamento tenuto dall'intimata Amministrazione;

Giustizia amministrativa202300176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino di una strada con opere di sbancamento e scavo realizzata abusivamente su terreni di proprietà della ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione, nonché la nota dell'Ufficio Tecnico, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Ha dedotto, in primo luogo, la nullità dell'ordinanza per impossibilità giuridica di esecuzione derivante dal sequestro penale delle aree interessate, invocando l'art. 21-septies l. 241/1990 e l'art. 31 d.P.R. 380/2001. In secondo luogo, ha sostenuto di essere proprietaria incolpevole, estranea alla realizzazione dell'abuso, commesso da altro soggetto, e di non dover quindi essere destinataria dell'ordine demolitorio né delle conseguenti sanzioni; ha dedotto carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà e travisamento. In terzo luogo, ha contestato la scelta del Comune di adottare ordinanze separate, sebbene identiche, per ciascuna proprietà coinvolta da quella che la ricorrente riteneva un'unica condotta illecita, lamentando violazione dei principi di buon andamento, economicità, collaborazione e buona fede, nonché un inutile frazionamento procedimentale e la possibile duplicazione delle sanzioni. Ha infine formulato domanda risarcitoria per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi e, conseguentemente, anche la domanda risarcitoria. Quanto al sequestro penale, ha affermato che esso impedisce solo temporaneamente l'esecuzione materiale del ripristino e può comportare il differimento del termine per adempiere, decorrente dal dissequestro, ma non determina la nullità o l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione. L'interessato deve eventualmente chiedere all'autorità penale il dissequestro ai fini dell'esecuzione; solo il rigetto di tale istanza può configurare un impedimento non imputabile all'obbligato. Quanto alla posizione della proprietaria incolpevole, il Collegio ha ribadito che l'art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001 individua congiuntamente il proprietario e il responsabile dell'abuso quali destinatari dell'ordine demolitorio. L'obbligo del proprietario ha natura reale e prescinde dall'autore materiale dell'abuso, dal dolo o dalla colpa e dalla buona fede. La condizione soggettiva del proprietario incolpevole può rilevare, invece, ai fini dell'acquisizione dell'area al patrimonio comunale. Anche secondo l'orientamento più favorevole invocato dalla ricorrente, non risultava comunque provato che ella avesse posto in essere tutte le iniziative necessarie per costringere il responsabile al ripristino. Quanto all'adozione di ordinanze separate, il TAR ha ritenuto legittimo riferire ciascun provvedimento alla singola area e alla specifica posizione giuridica incisa, non esistendo una disposizione o un principio che imponesse un unico atto per una condotta materialmente unitaria. Tale modalità consente anzi di considerare le peculiarità delle diverse posizioni proprietarie. L'unitarietà dell'illecito edilizio rileva per valutarne esistenza e gravità, non impone però l'adozione di un provvedimento unitario. La domanda risarcitoria è stata respinta per difetto dell'ingiustizia del danno, conseguente all'infondatezza della domanda di annullamento. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La ricorrente ne ha invocato l'applicazione per sostenere la nullità dell'ordinanza, ma il giudice ha escluso che il sequestro penale determini la nullità dell'ordine demolitorio.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    I commi 2 e 3 individuano congiuntamente proprietario e responsabile dell'abuso quali destinatari dell'ordine di demolizione; il sequestro penale può solo temporaneamente impedire l'esecuzione materiale, senza invalidare l'ordinanza. Il comma 4 rileva per l'esonero dalla sanzione in caso di mancata ottemperanza durante il sequestro.

  • art. 1 l. 241/1990

    Il giudice ha escluso che i principi di economicità, buon andamento, collaborazione e buona fede impediscano l'adozione di ordinanze separate riferite a singole aree e posizioni proprietarie.

  • art. 85 disp. att. c.p.p.

    È indicato quale strumento procedurale per chiedere all'autorità giudiziaria penale il dissequestro dell'immobile, allo scopo di eseguire la demolizione e il ripristino.

Massime di principio

  • Il sequestro penale di un immobile o di un'area abusiva non determina l'illegittimità né la nullità dell'ordinanza di demolizione, ma può incidere temporaneamente sulla sua esecuzione materiale; il termine per il ripristino può decorrere dal dissequestro e l'interessato deve attivarsi per ottenerlo secondo le procedure previste dall'ordinamento penale.
  • L'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 può essere legittimamente rivolto anche al proprietario che non abbia realizzato l'abuso, poiché il proprietario e il responsabile dell'abuso sono destinatari congiunti della sanzione ripristinatoria e l'obbligo ha natura reale, indipendente da dolo, colpa o buona fede.
  • La condizione di proprietario incolpevole può assumere rilievo soprattutto ai fini dell'acquisizione dell'area al patrimonio comunale e, secondo gli orientamenti che riconoscono tale possibilità, richiede comunque la prova di iniziative concrete e idonee a ottenere dal responsabile la demolizione e il ripristino.
  • L'amministrazione può adottare ordinanze di demolizione separate per singole aree e posizioni proprietarie anche quando gli abusi derivino da una condotta materialmente unitaria; l'unitarietà dell'illecito non impone necessariamente un unico provvedimento e la segmentazione può consentire di valutare le peculiarità delle diverse posizioni soggettive.
  • L'infondatezza dell'impugnazione dell'ordine di demolizione esclude, in assenza di un atto o comportamento illegittimo, l'ingiustizia del danno e comporta il rigetto della domanda risarcitoria conseguente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiNullità del provvedimentoEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezzaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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