Sentenza n. 11860/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'accertamento del diritto all'attribuzione dello scatto convenzionale, come previsto dall'art. 211 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005 (già art. 79); con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore del medesimo ricorrente di tale scatto convenzionale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento e pagamento dello scatto convenzionale previsto per i primi dirigenti con ventisei anni di servizio complessivo nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti
Esito
Favorevole al ricorrente (dirigente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già appartenente ai ruoli direttivi e nominato primo dirigente con decorrenza dal 1° gennaio 2019, ha chiesto l'accertamento del diritto allo scatto convenzionale previsto dall'art. 211, comma 2, d.lgs. n. 217/2005, oltre alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive, con rivalutazione e interessi. Egli ha dedotto di avere maturato ventisei anni di servizio effettivo complessivo nei ruoli direttivi e dirigenziali e di non versare in alcuna delle condizioni ostative previste dal comma 3 della disposizione. L'amministrazione aveva negato il beneficio ritenendo assorbito, nella maggiore retribuzione dirigenziale, lo scatto già maturato nella precedente qualifica direttiva e non dovuta una nuova attribuzione ai sensi del comma 2. Il ricorrente ha sostenuto che il precedente scatto non potesse determinare la perdita del beneficio nella qualifica dirigenziale e che il passaggio al ruolo dei dirigenti dovesse essere neutro ai fini del computo dell'anzianità complessiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 211, comma 2, d.lgs. n. 217/2005 attribuisca ai primi dirigenti uno scatto convenzionale dopo ventisei anni di servizio effettivo maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti. Il beneficio è correlato principalmente all'anzianità di servizio e il transito nella qualifica dirigenziale non azzera né rende irrilevante il servizio precedentemente prestato nel ruolo direttivo. La lettura secondo cui lo scatto maturato nella qualifica direttiva sarebbe assorbito e non potrebbe essere riconosciuto nella qualifica dirigenziale determinerebbe una disparità irragionevole: il dipendente con minore anzianità, promosso prima del compimento dei ventisei anni e poi giunto alla soglia nella qualifica dirigenziale, conseguirebbe il beneficio, mentre quello con maggiore anzianità, promosso dopo avere già maturato i ventisei anni nel ruolo direttivo, ne sarebbe privato. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di riconoscere lo scatto con decorrenza dal 1° gennaio 2019, adeguare il trattamento stipendiale e corrispondere le differenze retributive, con le conseguenze previdenziali. Sui singoli ratei spettano gli interessi legali dalla scadenza al soddisfo; la rivalutazione monetaria spetta soltanto per l'eventuale eccedenza rispetto agli interessi, in applicazione del divieto di cumulo. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 211, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 217/2005
«fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio»; «al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente è attribuito uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti»
Il beneficio previsto per i primi dirigenti deve essere riconosciuto quando il dipendente abbia maturato ventisei anni di servizio complessivo nei ruoli direttivi e dirigenziali, anche se tale anzianità e il precedente scatto siano maturati prima del passaggio alla qualifica dirigenziale; il transito è neutro e non comporta l'azzeramento dell'anzianità né la perdita del beneficio.
art. 3 Cost.
La disposizione è stata richiamata per escludere un'interpretazione che riconoscerebbe lo scatto ai dirigenti promossi prima del compimento dei ventisei anni e lo negherebbe a quelli promossi dopo averli già maturati nel ruolo direttivo, determinando una disparità priva di giustificazione.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione sui crediti di lavoro comporta che spettino gli interessi sulla somma nominale dei singoli ratei e la rivalutazione soltanto per l'eventuale differenziale superiore agli interessi.
Massime di principio
- Lo scatto convenzionale previsto per il personale con qualifica di primo dirigente dopo ventisei anni di servizio deve essere calcolato considerando cumulativamente il servizio effettivo prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali.
- Il passaggio dal ruolo direttivo alla qualifica di primo dirigente non azzera l'anzianità maturata nel ruolo direttivo ai fini dello scatto convenzionale previsto dall'art. 211, comma 2, d.lgs. n. 217/2005.
- Lo scatto convenzionale già maturato nella qualifica direttiva prima della promozione a primo dirigente non può essere interpretato in modo da privare il dipendente del beneficio economico spettante nella nuova qualifica al raggiungimento della medesima anzianità complessiva.
- Un'interpretazione della disciplina degli scatti convenzionali che favorisca il dipendente promosso prima del compimento dei ventisei anni e penalizzi quello promosso dopo averli maturati nel ruolo direttivo determina una disparità di trattamento irragionevole e contraria all'art. 3 Cost.
- Sui crediti retributivi spettano gli interessi legali calcolati sui singoli ratei dalla relativa scadenza; la rivalutazione monetaria è dovuta soltanto per l'eventuale differenza eccedente l'importo degli interessi, in ragione del divieto di cumulo.
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