Cassazione Civile, Ordinanza n. 00161/2023 del 04/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario cartella)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata da un agente della riscossione per crediti di un comune relativi a una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. La destinataria proponeva opposizione davanti al giudice di pace, deducendo tra l'altro di non avere mai ricevuto la notifica del verbale di accertamento presupposto della cartella. L'opposizione veniva accolta in primo grado. In appello, però, il tribunale riformava la decisione e respingeva l'opposizione, ritenendo provata la notifica del verbale sulla base di documentazione prodotta e non specificamente disconosciuta. La soccombente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 327 c.p.c. per mancato rilievo della tardività dell'appello, che secondo la ricorrente sarebbe stato notificato oltre il termine semestrale; 2) nullità del procedimento e della sentenza d'appello per la stessa ragione; 3) omesso esame di fatti decisivi, cioè la mancata rituale notificazione del verbale di accertamento. La Corte ha rilevato che il termine finale per impugnare scadeva il 20 settembre 2015, ma essendo domenica era prorogato al 21 settembre 2015; tuttavia, poiché il giudizio di primo grado si era svolto con il rito del lavoro ex art. 7 d.lgs. 150/2011, l'appello avrebbe dovuto essere proposto con ricorso depositato entro quel termine, e non con citazione notificata il 21 settembre 2015. Dall'esame del fascicolo di merito è risultato che l'atto di appello era stato depositato solo il 30 settembre 2015, quindi tardivamente. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, assorbendo il terzo motivo. Ha inoltre condannato l'agente della riscossione a rifondere le spese del grado di appello alla ricorrente, compensando le spese tra agente della riscossione ed ente impositore e compensando anche le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il rilievo di tardività dell'appello, ha cassato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Napoli e ha definito la causa senza rinvio perché l'impugnazione di merito era stata proposta oltre il termine decadenziale, in rito errato rispetto al procedimento applicabile. È stato assorbito il motivo relativo alla mancata notifica del verbale di accertamento. Le spese del secondo grado sono state poste a carico dell'agente della riscossione in favore della ricorrente; compensate le spese dell'appello tra agente della riscossione e comune, nonché le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato come norma di legittimità per denunciare la violazione di legge relativa al termine di impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare la nullità del procedimento e della sentenza d'appello.
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo di impugnazione è soggetto a proroga se la scadenza cade in giorno festivo; nel rito applicabile l'appello deve essere proposto con il mezzo previsto, e la tempestività non può desumersi da una citazione irritualmente notificata quando era necessario il deposito del ricorso.
art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011
Il primo grado si era svolto secondo il rito del lavoro, con conseguente necessità di introdurre anche l'appello con il medesimo rito.
art. 385, comma 2, c.p.c.
Usato per la liquidazione delle spese nel dispositivo a favore della parte vittoriosa.
Massime di principio
- Quando il giudizio di primo grado è soggetto a un rito speciale che impone l'appello con ricorso depositato, l'impugnazione proposta con citazione notificata entro il termine ma depositata oltre lo stesso è tardiva e inammissibile.
- L'inosservanza dei termini di impugnazione stabiliti a pena di decadenza, in quanto correlata a interessi indisponibili, è rilevabile d'ufficio anche in cassazione.
- Ai fini della tempestività dell'appello non basta che la notifica dell'atto avvenga entro il termine: occorre che l'atto sia introdotto con la forma processuale richiesta dal rito applicabile e che il deposito avvenga entro la scadenza.
- Quando l'appello è dichiarato tardivo, la sentenza di secondo grado va cassata senza rinvio perché manca una valida impugnazione idonea a sorreggere la decisione di merito.
- La censura relativa all'omesso esame del fatto costitutivo della pretesa resta assorbita se il giudice di legittimità definisce la controversia per tardività dell'impugnazione di merito.
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