Cassazione Penale, Sentenza n. 40537/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/09/2021 con cui il Magistrato di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile una nuova istanza di detenzione domiciliare in virtù della revoca della misura alternativa (disposta il 9/9/2021 dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo a seguito del rinvenimento di sostanza stupefacente e attrezzi da taglio in casa l'11/08/2021 e della fuga dal domicilio l'12/08/2021). Il ricorrente (mediante reclamo poi qualificato come ricorso per cassazione) ha formulato censure generiche, in larga parte basate su un richiamo all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario che il giudice ha ritenuto non pertinente rispetto alla motivazione reale del diniego (la revoca della misura).
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi, rilevando che le critiche non si confrontano con la motivazione reale dell'inammissibilità (la revoca del 9/09/2021) e valorizzano un riferimento normativo erroneo (art. 4-bis ord.pen.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendovi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 4-bis ordinamento penitenziario
Richiamo ritenuto erroneo e non pertinente rispetto alla motivazione effettiva del diniego; il riferimento normativo non ha inciso sulla validità della dichiarazione di inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma utilizzata come fondamento per imporre la sanzione pecuniaria di euro 3.000 al ricorrente per l'inammissibilità del ricorso; implica valutazione di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Un ricorso che non affronta specificamente e puntualmente la motivazione reale del provvedimento impugnato può essere dichiarato inammissibile per genericità.
- Riferimenti a norme non pertinenti non sostituiscono la necessità di contestare i fatti e le ragioni concrete poste a fondamento del provvedimento impugnato.
- Dopo la revoca di una misura alternativa (es. detenzione domiciliare) nuove istanze per la stessa misura possono essere dichiarate inammissibili salvo che emergano fatti nuovi o vizi procedurali che giustifichino la riesamina.
- Il giudice può riqulificare la tipologia di impugnazione (es. reclamo in ricorso per cassazione) e applicare sanzioni (spese e ammende) quando l'impugnazione risulti manifestamente generica o infondata.
- Per evitare l'inammissibilità e le relative sanzioni, il difensore deve contestare puntualmente la motivazione del provvedimento, documentare fatti nuovi o errori procedurali e, se necessario, fornire elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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