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Sentenza

Sentenza del 14/02/2018 n. 3533 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione fiscale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe potuto considerare abusiva l'operazione composta dalla stipula di un mutuo ipotecario, contratto pochi giorni prima del conferimento degli immobili, e dal successivo conferimento degli stessi beni nella società con accollo del debito. Deducevano la violazione degli artt. 20 e 50 del D.P.R. n. 131 del 1986, dell'art. 53 Cost., del principio generale antiabuso e delle norme sull'onere e sulla valutazione della prova. In particolare, sostenevano che il conferimento fosse giustificato dalla volontà dei conferenti di diventare soci e da esigenze relative agli equilibri partecipativi della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la legittimità della pretesa fiscale, ritenendo abusiva l'operazione. Il mutuo ipotecario, contratto per un importo pari al valore degli immobili pochi giorni prima del conferimento, e il successivo accollo del debito da parte della società avevano consentito di calcolare l'imposta di registro sul valore degli immobili al netto della passività, ottenendo un risparmio d'imposta. Secondo la Corte, i ricorrenti non avevano dimostrato l'esistenza di una ragione economica apprezzabile e alternativa al mero vantaggio fiscale. L'operazione è stata quindi ritenuta inopponibile all'Erario, con conseguente debenza dell'imposta calcolata sul valore pieno degli immobili e degli interessi. Sono rimaste non dovute le sanzioni, già escluse dai giudici di merito. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 53 della Costituzione

    Principi di capacità contributiva e progressività dell'imposizione

    La Corte ha ricavato da tali principi, già prima dell'introduzione dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente, un principio generale antiabuso: sono inopponibili all'Erario le operazioni formalmente lecite, ma prive di valide ragioni economiche e dirette essenzialmente a ottenere un risparmio d'imposta.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20

    La disposizione era stata invocata dall'Agenzia per riqualificare l'atto secondo la sua sostanza economica, ma la Commissione tributaria l'aveva ritenuta non applicabile al caso concreto. La Cassazione ha precisato che il rigetto del ricorso si fondava sul principio generale antiabuso.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50

    La norma consentiva di considerare, ai fini dell'imposta di registro sul conferimento, la passività accollata dalla società. Nel caso concreto, il collegamento con il mutuo appena contratto è stato ritenuto strumentale alla creazione di una passività idonea a ridurre artificiosamente la base imponibile.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10-bis, Statuto dei diritti del contribuente

    La norma ha introdotto una disciplina generale, anche procedimentale, dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale. La Corte ha precisato che non era applicabile ratione temporis alla fattispecie, ma ha richiamato il principio antiabuso già elaborato dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • Un'operazione può essere considerata abusiva anche se non viola formalmente una specifica norma fiscale, quando produce un vantaggio d'imposta e non presenta valide ragioni economiche diverse dal risparmio fiscale.
  • La valutazione deve riguardare il collegamento complessivo tra più atti negoziali, non soltanto la regolarità formale di ciascun atto considerato isolatamente.
  • La prossimità temporale tra operazioni collegate, la coincidenza dei soggetti coinvolti e la creazione artificiale di passività sono elementi che possono costituire indizi di abuso, soprattutto se il contribuente non dimostra una concreta funzione economica dell'operazione.
  • Il contribuente deve fornire la prova di ragioni economiche apprezzabili, effettive e alternative al risparmio d'imposta; la generica convenienza societaria o la volontà di realizzare un conferimento possono non essere sufficienti.
  • In presenza di abuso, l'Amministrazione può disconoscere il vantaggio fiscale e determinare l'imposta secondo la sostanza economica dell'operazione, mentre l'applicazione delle sanzioni richiede una valutazione distinta dell'elemento soggettivo e può essere esclusa in caso di obiettiva incertezza.

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