Sentenza n. 10240/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa sospensione - della Graduatoria dei soli vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 –, pubblicata il 18 febbraio 2026 e ricomprendente i concorrenti graduati sino alla posizione n. 2598, nella parte in cui non vi è ricompreso il ricorrente per effetto della mancata attribuzione del punteggio previsto dall’art. 7 co. 3 del Bando di concorso per aver svolto per almeno due anni consecutivi il servizio di Addetto all’Ufficio per il Processo, ossia a) 1 punto per aver svolto per almeno due anni consecutivi il servizio di addetto all’ufficio per il processo; b) 0,50 punti per ciascun trimestre di servizio successivo al compimento del citato servizio di due anni consecutivi e così complessivi p.2; - della complessiva Graduatoria finale di merito, comprendente vincitori ed idonei, del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 –, pubblicata il 19 febbraio 2026, nella parte in cui il ricorrente risulta illegittimamente collocato in posizione n°2698, quale mero idoneo, per effetto della mancata attribuzione del punteggio previsto dall’art.7 co. 3 del Bando di concorso per aver svolto per almeno due anni consecutivi il servizio di addetto all’ufficio per il processo, ossia a) 1 punto per aver svolto per almeno due anni consecutivi il servizio di addetto all’ufficio per il processo; b) 0,50 punti per ciascun trimestre di servizio successivo al compimento del citato servizio di due anni consecutivi e così complessivi p.2; - delle successive rettifiche alla complessiva Graduatoria finale di merito, comprendente vincitori ed idonei, del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02 – adottate rispettivamente il 3.4.2026 e il 14.4.2026, sempre nella parte in cui il ricorrente, nel perdurante effetto della mancata attribuzione del punteggio previsto dall’art.7 co. 3 del Bando di concorso per aver svolto per almeno due anni consecutivi il servizio di addetto all’ufficio per il processo, ossia a) 1 punto per aver svolto per almeno due anni consecutivi il servizio di addetto all’ufficio per il processo; b) 0,50 punti per ciascun trimestre di servizio successivo al compimento del citato servizio di due anni consecutivi e così complessivi p.2, risulta illegittimamente collocato quale mero idoneo, adesso in posizione n. 2700; - nonché ancora di ogni altro atto, ignoto al ricorrente, connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierno ricorrente, anche in punto di assunzione degli aventi diritto; e per l’accertamento - del diritto del ricorrente all’attribuzione del punteggio previsto dall’art. 7 co. 3 del Bando per aver svolto per almeno due anni consecutivi il servizio di addetto all’ufficio per il processo; b) 0,50 punti per ciascun trimestre di servizio successivo al compimento del citato servizio di due anni consecutivi (complessivi p.2) ed alla sua conseguente collocazione nella graduatoria dei vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 – per effetto del complessivo punteggio allo stresso spettante in misura di p. 28,25 in luogo dei p.26.25 attribuiti; nonché per la condanna - delle Amministrazioni resistenti a modificare la posizione in graduatoria del ricorrente dalla posizione n. 2700, in virtù degli insufficienti p.26.25 attribuiti, ad altra posizione ricompresa fra il posto 267 e il posto 328 della graduatoria dei vincitori, in virtù dei p.28.25 effettivamente spettanti al ricorrente; e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l’inserimento all’interno della Graduatoria del ricorrente fra il posto 267 e il posto 328 in virtù dei p.28.25 effettivamente spettanti al ricorrente e per la declaratoria del diritto del medesimo ricorrente ad esercitare i diritti discendenti in punto di assunzione dalla esatta collocazione in seno alla richiamata graduatoria dei vincitori del medesimo concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie del concorso per assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, nella parte in cui non hanno attribuito al ricorrente il punteggio premiale per il servizio prestato presso l’Ufficio per il processo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria dei vincitori, la graduatoria complessiva e le successive rettifiche, deducendo di avere diritto a ulteriori due punti per avere svolto per almeno due anni consecutivi il servizio di addetto all’Ufficio per il processo. Ha sostenuto che la retrodatazione della propria immissione in possesso al 6 febbraio 2023, riconosciuta da una precedente sentenza, consentisse di computare tale periodo ai fini del requisito premiale. Ha inoltre dedotto di avere indicato il servizio nella domanda di partecipazione, sebbene non avesse selezionato la specifica sezione del format telematico relativa al titolo di merito. Con il primo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3, del bando, nonché eccesso di potere, per l’omessa valutazione del titolo di servizio dichiarato e documentato. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3-bis e 6 della legge n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, favor partecipationis e affidamento, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio e valutare comunque il titolo. Le Amministrazioni hanno chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, anche ipotizzando superabile il mancato utilizzo della specifica sezione del format telematico, il ricorrente non avesse fornito la prova completa del requisito sostanziale previsto dall’art. 7, comma 3, del bando: almeno due anni consecutivi di effettivo servizio presso l’Ufficio per il processo, svolto con merito e debitamente attestato al termine del rapporto. In atti risultava soltanto l’attestazione relativa al servizio prestato presso il Tribunale di Napoli dal 28 settembre 2023 al 15 aprile 2025; mancava invece l’attestazione del Tribunale di Catania relativa al periodo successivo. La retrodatazione giuridica dell’immissione in possesso, riconosciuta giudizialmente, non è stata ritenuta equivalente all’effettivo svolgimento del servizio ai fini dell’attribuzione del punteggio. Inoltre, anche qualora fosse stata prodotta l’attestazione del Tribunale di Catania, il biennio di effettivo servizio si sarebbe concluso il 29 settembre 2026, dopo il termine di presentazione della domanda, sicché il requisito non risultava comunque maturato entro la data utile. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 7, comma 3, del bando di concorso
qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per almeno due anni consecutivi e il predetto servizio sia stato prestato con merito e tale merito sia debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato
Il punteggio premiale presuppone l’effettivo svolgimento del servizio per almeno due anni consecutivi, con merito, attestato al termine del rapporto e maturato entro il termine di presentazione della domanda.
art. 60 c.p.a.
Consente al TAR di definire il giudizio nel merito con sentenza semplificata in sede cautelare, quando siano rispettati i termini processuali e siano complete istruttoria e contraddittorio.
art. 30 c.p.a.
È stato invocato dal ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica mediante la modifica della graduatoria, ma la domanda è stata respinta insieme al ricorso principale.
artt. 3-bis e 6 l. 241/1990
Sono stati invocati dal ricorrente a sostegno dell’obbligo di attivare il soccorso istruttorio e di valutare il titolo indicato nella domanda; il giudice non ha accolto tali censure, ritenendo comunque non provato il requisito sostanziale.
art. 97 Cost.
È stato richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e favor partecipationis, senza che il richiamo conducesse all’accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell’attribuzione di un punteggio premiale previsto dalla lex specialis per un’esperienza lavorativa, il candidato deve dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività per la durata richiesta, con le ulteriori condizioni previste dal bando e mediante la documentazione prescritta.
- La retrodatazione giuridica degli effetti dell’immissione in possesso, anche se riconosciuta da una sentenza, non equivale di per sé all’effettivo svolgimento del servizio richiesto come titolo premiale da una procedura concorsuale.
- Il requisito temporale previsto dal bando deve essere maturato entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione; non possono essere computati periodi di servizio che si completino successivamente a tale termine.
- L’eventuale superamento di una irregolarità formale nella compilazione della domanda non consente comunque il riconoscimento del punteggio quando il candidato non abbia fornito la prova completa del requisito sostanziale richiesto dalla lex specialis.
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