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Ordinanza

Ordinanza n. 658/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 194 del giorno 12.2.2025, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202501705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Agrigento, Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro. Il TAR ha rilevato che non era stata depositata adeguata prova della notificazione della sentenza da eseguire presso la sede reale dell'amministrazione. Tale documentazione è necessaria per verificare il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 per la proposizione del giudizio di ottemperanza, termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico della ricorrente, onerandola di depositare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la documentazione idonea a comprovare la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'amministrazione. Il deposito deve avvenire in formato eml, ritenuto tecnicamente idoneo a consentire la lettura e la verifica dell'atto inviato tramite PEC al destinatario. Il Collegio ha avvertito che, ai sensi dell'art. 64 c.p.a., potrà trarre argomenti di prova dalla mancata ottemperanza all'incombente. La trattazione della causa è stata rinviata all'udienza camerale del 29 aprile 2026. Non è stata ancora definita la domanda di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione disciplinante il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione del giudizio di ottemperanza decorre dalla notificazione del titolo presso la sede reale dell'amministrazione.

  • art. 64 c.p.a.

    La mancata esecuzione dell'incombente istruttorio può consentire al Collegio di trarre argomenti di prova.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione, deve essere verificata la notificazione del titolo presso la sede reale dell'amministrazione quando da tale notificazione decorre il termine dilatorio previsto dalla legge per la proposizione del giudizio.
  • La prova della notificazione effettuata via PEC può essere richiesta in formato eml, quale formato tecnico idoneo a consentire al giudice la lettura e la verifica dell'atto inviato al destinatario.
  • La mancata produzione, entro il termine perentorio assegnato, della documentazione richiesta in sede istruttoria può consentire al giudice di trarre argomenti di prova ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaIncompetenza

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