Ordinanza n. 56/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento emesso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. -OMISSIS-, consistente nella determina di rigetto dell’istanza di riesame e conferma della determinazione n. -OMISSIS-; - del provvedimento emesso dal Comando Legione Carabinieri Calabria n. -OMISSIS-, determinante l’assegnazione del ricorrente alla Stazione di-OMISSIS-; - del provvedimento emesso Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. -OMISSIS-, consistente nella determina di conferma/trasferimento d’autorità del personale di cui all’allegato A al Comando di Corpo a fianco di ciascuno indicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di rigetto dell’istanza di riesame, conferma del trasferimento d’autorità e assegnazione del militare a una stazione dei Carabinieri
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, tre provvedimenti dell’Amministrazione militare: la determina del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di rigetto dell’istanza di riesame e conferma di una precedente determinazione; il provvedimento del Comando Legione Carabinieri Calabria di assegnazione alla Stazione di -OMISSIS-; e la determina del Comando Generale di conferma del trasferimento d’autorità del personale indicato nell’allegato A. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti né le circostanze sostanziali poste a fondamento della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate dal ricorrente fossero adeguatamente soddisfatte mediante la celere trattazione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata all’udienza pubblica del 22 aprile 2026. L’istanza cautelare è stata quindi accolta esclusivamente ai fini della definizione ravvicinata del giudizio, senza sospensione espressa degli atti impugnati e senza anticipazione della decisione sulla loro legittimità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la fissazione celere dell’udienza di merito, senza necessità di adottare una misura cautelare sospensiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale presupposto della tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari, in relazione all’oscuramento disposto dalla Segreteria.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla prossima celebrazione dell’udienza di merito, il giudice amministrativo può applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a., accogliendo l’istanza cautelare ai soli fini della celere fissazione del merito, senza sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.
- L’accoglimento cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso, che resta riservata alla decisione di merito.
- La tutela cautelare può essere conformata dal giudice in modo proporzionato alle esigenze rappresentate, privilegiando la rapida trattazione del merito quando essa offre una protezione adeguata e sufficiente.
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