Sentenza n. 12568/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della comunicazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) del 17 novembre 2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.43495, avente ad oggetto “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell’Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” e i relativi allegati, riferita ai periodi 2001/2002 e 2003/2004, inviata a parte ricorrente a mezzo p.e.c. il 18 novembre 2022; - di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall’AGEA per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull’esito dei calcoli di fine periodo 2001/02” e nella “Relazione illustrativa sull’esito dei calcoli di fine periodo 2003/04”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo ai periodi 2001/2002 e 2003/2004, con i relativi atti di conteggio, compensazione e riassegnazione
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA del 17 novembre 2022, notificata il 18 novembre 2022, avente a oggetto il ricalcolo del prelievo supplementare relativo ai periodi 2001/2002 e 2003/2004, nonché gli atti presupposti e connessi. Nel corso del giudizio, con memoria del 3 aprile 2026, la ricorrente ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile, deducendo la sopravvenuta inefficacia ex lege dell’atto impugnato per effetto dell’art. 10-bis, comma 4, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103. Secondo la disposizione richiamata, le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da nuove comunicazioni effettuate secondo la disciplina sopravvenuta.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione univoca della ricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La sopravvenienza normativa ha infatti reso inefficace ex lege la comunicazione di ricalcolo impugnata, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione sull’annullamento dell’atto. La declaratoria è stata adottata in applicazione del principio dispositivo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. AGEA non si è costituita in giudizio; per tale ragione il TAR non ha disposto sulle spese, dichiarandole nulle.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La disposizione rende prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione e ne prevede la sostituzione con nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base normativa per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Quando una sopravvenienza normativa rende privo di effetti ex lege il provvedimento impugnato e l’amministrazione deve sostituirlo con un nuovo atto, viene meno l’interesse alla decisione sull’azione di annullamento e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La dichiarazione univoca della parte ricorrente circa il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione consente al giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, di dichiarare l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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