Cassazione Civile, Ordinanza n. 31830/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (leasing)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta dalla concedente di un contratto di locazione finanziaria, stipulato per un sistema di stampa digitale e poi risolto per inadempimento dell’utilizzatrice prima della dichiarazione di fallimento di quest’ultima. La concedente aveva chiesto l’ammissione al passivo per l’intero importo previsto contrattualmente a titolo di canoni scaduti e a scadere, oltre al risarcimento del danno, ma il giudice delegato aveva ammesso un importo inferiore; il tribunale ha respinto l’opposizione. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 72 quater l.f., sostenendo che il tribunale aveva erroneamente escluso la sua applicazione e che comunque la disciplina applicabile avrebbe dovuto essere quella pattizia o quella dell’art. 72 quater; 2) violazione degli artt. 1526 e 1384 c.c., contestando la qualificazione della clausola contrattuale che regolava il dare/avere post-risoluzione e la sua ritenuta contrarietà a norme inderogabili; 3) ulteriore violazione dell’art. 1384 c.c., perché la clausola sarebbe stata conforme al modello dell’art. 72 quater e non riducibile ad equità; 4) omesso esame di un documento relativo alla rivendita del bene e mancata ammissione di una CTU sul valore di realizzo, rilevanti per quantificare l’eventuale scomputo dal credito risarcitorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibili il secondo e il terzo, e fondato il quarto. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio, in diversa composizione, per il riesame della domanda di insinuazione al passivo e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che, per un leasing traslativo risolto prima dell’entrata in vigore della legge n. 124/2017, resta applicabile in via analogica l’art. 1526 c.c. e non l’art. 72 quater l.f.; ha però censurato il mancato esame dei documenti allegati dalla concedente circa la rivendita del bene, elementi utili a verificare il valore di realizzo e quindi la correttezza della quantificazione del danno e della penale contrattuale.
Norme richiamate
art. 72 quater l.f.
non è applicabile analogicamente ai contratti di leasing traslativo risolti prima dell’entrata in vigore della legge n. 124/2017 e prima del fallimento, restando ferma la disciplina ricavata dall’art. 1526 c.c.
costituisce la disciplina applicabile, in via analogica, alla risoluzione del leasing traslativo; l’equo compenso comprende il godimento del bene, il deprezzamento e il logoramento, ma non assorbe il risarcimento del danno
la clausola penale può essere ridotta equitativamente dal giudice, anche d’ufficio, quando manifestamente eccessiva; il principio opera anche nella disciplina del leasing traslativo
il danno del concedente può essere oggetto di predeterminazione anticipata mediante clausola penale
il risarcimento deve comprendere danno emergente e lucro cessante, secondo il principio dell’integrale reintegrazione
art. 93 l.f.
il concedente che voglia insinuarsi al passivo deve formulare una domanda completa, allegando gli elementi necessari alla verifica della pretesa risarcitoria
L. n. 124/2017, art. 1, commi 136-140
la disciplina introdotta non ha efficacia retroattiva e si applica solo alle risoluzioni verificatesi dopo la sua entrata in vigore
Massime di principio
- Nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore prima dell’entrata in vigore della disciplina del 2017, la regolazione della restituzione e dei rapporti economici successivi alla risoluzione va ricostruita per analogia sull’art. 1526 c.c., non sull’art. 72 quater l.fall.
- L’equo compenso dovuto al concedente non coincide con il risarcimento del danno: il primo remunera il godimento del bene e il suo deprezzamento, mentre il secondo richiede una specifica allegazione e prova, secondo i criteri ordinari degli artt. 1223 e 1382 c.c.
- La clausola penale inserita nel leasing è soggetta al potere-dovere del giudice di riduzione equitativa, anche d’ufficio, se manifestamente eccessiva, in funzione di riequilibrio del sinallagma e di tutela dell’assetto ragionevole degli interessi contrapposti.
- Nel giudizio di insinuazione al passivo fondato su clausola penale o su pretesa risarcitoria da risoluzione del leasing, il creditore deve allegare elementi idonei a consentire la verifica del valore di realizzo del bene o, in mancanza, una stima attendibile del suo valore di mercato; in difetto, il giudice non può liquidare il credito in modo meramente presuntivo.
- L’omesso esame di documenti decisivi relativi alla rivendita del bene concesso in leasing può integrare vizio di motivazione censurabile in cassazione quando tali documenti siano rilevanti per determinare l’eventuale scomputo dal credito del concedente e per verificare la correttezza della quantificazione del danno.
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