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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45490/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di otto sentenze di condanna, sostenendo che i dati di fatto dimostravano un comune momento deliberativo e un medesimo disegno criminoso (con particolare riferimento a due gruppi di sentenze: n. 1,2,6 e n. 4,5). Il Tribunale aveva rigettato la richiesta ritenendo che dalle sentenze non emergessero indici rivelatori dell'unicità del programma criminoso: i reati avevano natura giuridica diversa (reati contro il patrimonio, reati relativi alle armi, reati contro la persona), mancava omogeneità nelle modalità esecutive, e le condotte erano solo genericamente affini senza effettiva correlazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che esso tentasse di sostituire valutazioni di merito del giudice dell'esecuzione con autonome rivalutazioni degli stessi elementi, senza prospettare vizi di legge o carenze di motivazione rilevabili in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale logica e adeguata, avente esame dei singoli episodi anche se raggruppati, e non ha ravvisato alcun vizio censurabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • vincolo della continuazione (istituto di diritto penale)

    La continuazione richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso e si accerta sulla base di indici concreti quali omogeneità del bene giuridico tutelato, identità o analogia delle modalità esecutive, contiguità spazio-temporale, sistematicità delle condotte e legami causali. La valutazione di tali indici è essenzialmente di merito e il giudizio di legittimità interviene limitatamente a vizi di diritto o a carenza/contraddittorietà della motivazione.

Massime di principio

  • La sussistenza del vincolo di continuazione non può essere desunta da una generica affinità formale tra reati: sono necessari indici concreti e specifici che dimostrino un medesimo disegno criminoso.
  • Gli indici rilevanti includono: omogeneità del bene protetto, identità o analogia del modus operandi, contiguità spazio-temporale, sistematicità e abitudini programmate, nesso causale tra le condotte.
  • La valutazione sulla continuazione è primariamente di merito e spetta al giudice dell'esecuzione; la Corte di legittimità controlla solo vizi di legge o carenze/mancanza di motivazione.
  • Un ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura degli stessi elementi senza indicare vizi di diritto è generalmente inammissibile.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione è utile documentare fatti concreti che colleghino le azioni (es. pianificazione comune, medesime modalità operative, ripetitività sistematica, coincidenza temporale o territoriale), nonché fornire elementi probatori che impediscano che la somiglianza resti puramente astratta.
  • Chi propone ricorso senza fondamento può essere condannato alle spese e a sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende), quindi è opportuno valutare preventivamente la fondatezza giuridica prima di impugnare.

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