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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20104/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Regione impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso a favore della Zaccanti per interessi di mora relativi a forniture all'USL Bologna Nord anteriori al 31/12/1994. La Regione contestava (1) che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provata la presentazione delle fatture per interessi desumendola dalla contabilizzazione delle fatture per il capitale e dal pagamento tardivo di queste ultime (violazione artt. 49,50,51,56 L.R. Emilia-Romagna n.22/1980 e norme sul onere della prova e sulle presunzioni); (2) che la Corte avesse esteso la responsabilità della Regione anche a interessi relativi a prestazioni svolte dopo il 1/7/1994, nonostante la disciplina transitoria (leggi nn. 724/1994 e 549/1995) limiti l'assunzione dei debiti delle USL ai soli debiti sorti anteriormente alla loro estinzione; (3) che la Corte avesse ritenuto efficaci ai fini dell'interruzione della prescrizione atti e richieste di pagamento non indirizzati correttamente al soggetto liquidatore (o inviati "per conoscenza" alla Regione), contravvenendo ai principi sulla forma e destinatario necessari per la messa in mora e sull'interruzione della prescrizione (richiamo a norme sul termine di prescrizione e sulla messa in mora).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi del ricorso. Ha ritenuto: (i) che l'art. 56 L.R. n.22/1980 richiede la presentazione di una fattura specifica per gli interessi moratori e che la Corte d'appello non poteva desumere la presentazione di tale fattura dalla sola contabilizzazione delle fatture per il capitale o dal pagamento delle stesse: le inferenze operate erano inconferenti e vietate come doppia presunzione; (ii) che la Regione, quale successore ex lege, è obbligata solo per i debiti delle USL sorti fino al 1/7/1994 e non può essere gravata di debiti sorti dopo tale data; (iii) che gli atti indicati dalla Corte d'appello non erano atti idonei a costituire valida messa in mora e ad interrompere la prescrizione se non indirizzati esplicitamente al commissario liquidatore competente o privi della chiara indicazione della pretesa e del soggetto obbligato. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al giudice a quo per nuovo esame; la cassazione è pronunciata anche con riguardo alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge regionale Emilia-Romagna 29 marzo 1980 n.22, art.56

    «Scaduti i termini per il pagamento delle forniture secondo le modalità di cui all'art. 51, senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore ha diritto al riconoscimento degli interessi»; «Alla liquidazione degli interessi di cui sopra si provvede sulla scorta di fattura fatta pervenire alla unità sanitaria locale dal fornitore, con riferimento al medesimo atto con il quale fu impegnata la spesa inerente la fornitura.»

    La Corte interpreta l'art.56 nel senso che la liquidazione degli interessi moratori è subordinata alla presentazione, all'USL, di una fattura specifica per gli interessi; non è sufficiente la sola fattura per la sorte capitale o la sua contabilizzazione

  • Codice civile, art.2697

    Principio generale sull'onere della prova: chi afferma un fatto deve provarlo; applicato per dire che la creditrice doveva provare la presentazione della fattura per interessi

  • Codice civile, art.2727

    Regola sulle presunzioni: la Corte ha richiamato che non è ammessa la costruzione di un fatto ignoto (presentazione della fattura per interessi) per mezzo di una doppia presunzione da fatti a loro volta non direttamente collegati

  • Legge 23 dicembre 1994 n.724, art.6, comma 1

    La disciplina transitoria impedisce che le regioni facciano gravare sulle nuove aziende (A.O./AUSL) i debiti delle gestioni pregresse; le regioni devono istituire gestioni a stralcio per assumere i debiti delle USL anteriori alla loro estinzione

  • Legge 28 dicembre 1995 n.549, art.2, comma 14

    Stabilisce che per l'accertamento della posizione debitoria al 31/12/1994 i direttori generali delle aziende esercitano funzioni di commissari liquidatori delle soppresse USL; rilevante per individuare il corretto destinatario degli atti di messa in mora

  • Codice civile, art.1219, art.2943, art.1335

    Norme richiamate in relazione alla prescrizione: la Corte ricorda che per interrompere la prescrizione occorre un atto che contenga l'indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e la richiesta scritta di adempimento idonea a costituire il debitore in mora; semplici solleciti o atti non diretti al commissario liquidatore non sono efficaci

Massime di principio

  • Per ottenere la liquidazione di interessi moratori ai sensi dell'art.56 L.R. n.22/1980 è necessario che il fornitore presenti una fattura specifica per gli interessi all'unità sanitaria locale: la fattura per il capitale o la sua mera contabilizzazione non sostituiscono tale obbligo.
  • Non è ammissibile una "doppia presunzione" per dedurre un fatto ignoto (es. presentazione della fattura per interessi) da altri fatti a loro volta non direttamente connessi; l'onere probatorio resta a carico del creditore (art.2697 c.c.).
  • Le regioni, in qualità di successori ex lege delle USL soppresse, rispondono solo dei debiti sorti fino alla data di estinzione dell'ente (qui 1/7/1994); debiti nati successivamente non possono essere addebitati in base alla disciplina delle gestioni a stralcio e delle gestioni liquidatorie.
  • Per interrompere la prescrizione è necessario un atto che contenga l'esplicita indicazione del soggetto obbligato, la chiara richiesta di pagamento e l'intimazione ad adempiere; atti generici, indirizzati ad enti diversi o inviati "per conoscenza" non sono idonei.
  • In contenziosi simili, il creditore deve produrre la prova diretta della presentazione delle fatture per interessi o atti formali di messa in mora indirizzati al corretto commissario liquidatore; altrimenti la pretesa rischia di essere disattesa per difetto di prova o per prescrizione non validamente interrotta.

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