Cassazione Penale, Sentenza n. 2884/2024 del 23/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catania (25/03/2022) che aveva confermato l'assoluzione di Li Rosi Nunzio per il reato di truffa. La ricorrente deduce violazioni e vizi di motivazione relativi alla qualificazione come simulata della vendita del 04/04/1996, lamenta la violazione dell'art. 192 c.p.p. per presunta omessa valutazione del teste Sortino e censura l'omessa valutazione delle dichiarazioni testimoniali di Restuccia, Menza, Toscano e Spampinato, sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato gli elementi probatori attribuendo loro un significato contrario alla realtà.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché consiste in una mera rielaborazione e riproposizione delle valutazioni di merito già compiute dalla Corte territoriale, non contenendo censure scrutinabili in sede di legittimità. Ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui non sono ammissibili i motivi che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio a fronte di motivazione del giudice di merito. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (equitablemente fissata per profili di colpa nell'aver proposto il ricorso). Inoltre la parte civile (Freni Laura) è stata condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dall'imputato (Li Rosi Nunzio), liquidate complessivamente in euro tremilaseicentottantasei.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
E' richiamato come parametro di censura dal ricorrente per lamentare omessa valutazione di una prova testimoniale; la Corte di cassazione però non entra nel merito della presunta violazione, ritenendo la censura come mera rivalutazione del fatto.
Giurisprudenza di legittimità citata (sentenze di Sezioni della Corte di Cassazione)
La Corte ricorda e applica il principio consolidato secondo cui sono inammissibili i motivi che consistono nella riproposizione delle stesse questioni già dedotte e risolte in appello e, più in generale, le doglianze dirette solo a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito.
Principio sulla rifusione delle spese a carico della parte civile
La Corte applica il principio per cui la parte civile può essere condannata a rimborsare le spese sostenute dall'imputato quando l'assoluzione è per cause diverse dal vizio di imputabilità o quando la domanda risarcitoria è stata rigettata; nella fattispecie i presupposti per la condanna alle spese della parte civile sono ritenuti sussistenti.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti né la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito salvo profili di illogicità, contraddittorietà manifesta o violazioni di legge; pertanto, in cassazione occorre proporre censure di diritto ben circostanziate e non una diversa valutazione del materiale probatorio.
- Le censure che si limitano a rimettere in discussione l'attendibilità delle prove o a chiedere una diversa comparazione probatoria sono inammissibili: il ricorso deve evidenziare errori di diritto, violazioni di norme processuali o mancanze motivazionali evidenti.
- Quando la parte civile promuove ricorso e questo risulta inammissibile o infondato, sussiste il rischio di essere condannata alle spese del grado e, nei casi di colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di somme alla Cassa delle ammende.
- Se si vuole impugnare una qualificazione dei fatti (es. natura simulata di un atto), è necessario dimostrare concretamente l'esistenza di profili di illegittimità nella motivazione (contraddizioni logiche evidenti, omissioni rilevanti, violazione di principi processuali) e non solo proporre una lettura alternativa dei medesimi elementi.
- In fase di impugnazione è utile formulare motivi che richiamino specifiche norme o principi giuridici (e non solo prova testuale), allegare eventuali nuovi elementi ammissibili e articolare con precisione il vizio di diritto che si contesta.
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