Sentenza del 03/12/2018 n. 15743 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 0712018XXX, relativa all'anno d'imposta 2014 e a un importo di circa 7.500 euro, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi degli articoli 36-bis del d.P.R. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. 633/1972. Ha contestato la validità della notifica effettuata tramite posta elettronica certificata, sostenendo che il documento digitale fosse privo di firma digitale, che mancasse l'attestazione di conformità all'originale, che la PEC non potesse sostituire la raccomandata ordinaria, che la notifica fosse inesistente o non garantisse l'effettiva ricezione e che fossero violati i principi di cui all'articolo 97 della Costituzione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha affermato che la cartella esattoriale non necessita di sottoscrizione, che la trasmissione digitale tramite PEC garantisce l'integrità e la provenienza del contenuto, che non esiste una disposizione generale che vieti la notifica della cartella via PEC e che non è necessaria un'attestazione di conformità perché la cartella notificata costituisce l'originale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro.
Norme richiamate
Articolo 36-bis del d.P.R. 600/1973
Individua la procedura di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, a seguito della quale può essere emessa la cartella di pagamento.
Articolo 54-bis del d.P.R. 633/1972
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e costituisce, nel caso esaminato, il presupposto della richiesta di pagamento.
Articolo 23 del Codice dell'amministrazione digitale
Il ricorrente lo ha invocato per sostenere la necessità di verificare la conformità della copia digitale all'originale; il giudice ha escluso tale necessità ritenendo che la cartella notificata fosse l'originale.
Articolo 97 della Costituzione
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma la censura non è stata accolta, poiché la notifica via PEC è stata ritenuta regolare.
Massime di principio
- La notifica di una cartella di pagamento tramite PEC può essere ritenuta valida quando la modalità di invio rispetta i requisiti tecnici e consente di garantire provenienza, integrità e ricezione del messaggio.
- L'assenza di una firma digitale non determina necessariamente l'invalidità della cartella, soprattutto quando l'atto, per la sua natura, non richiede una sottoscrizione formale e viene trasmesso tramite un sistema certificato.
- L'attestazione di conformità non è necessariamente richiesta quando il documento notificato è considerato l'originale digitale, anziché una semplice copia informatica.
- Le contestazioni sulla notifica devono indicare specifiche irregolarità tecniche o giuridiche; doglianze generiche sull'uso della PEC o sull'assenza di raccomandata possono essere respinte.
- La soccombenza nel giudizio tributario può comportare, oltre al rigetto del ricorso, la condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali.
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