Sentenza n. 489/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - della determina n. 73 del 27 gennaio 2023 di approvazione dei verbali e graduatorie della Commissione esaminatrice e nomina vincitori come risultanti in ultimo dal verbale n. 14 della seduta del 17 gennaio 2023, profilo Specialista Risorse Economiche e Finanziarie, Bando n. 25 area “Economico-finanziaria”, in parte qua, pubblicata sul BURP del 2 febbraio 2023; - per quanto di ragione, dell'Avviso sul sito istituzionale della Regione Puglia del 31 gennaio 2023, laddove si rende nota l'approvazione delle suddette graduatorie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e nomina dei vincitori del concorso regionale, nonché art. 7 del bando nella parte relativa alla valutazione dei titoli aggiuntivi
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, partecipante al concorso per 18 posti di categoria D, profilo Specialista Risorse Economico-Finanziarie, aveva dichiarato il possesso di un diploma di laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio e si era collocato al posto n. 119 con 25,75 punti. Con il primo motivo ha contestato la mancata attribuzione di 1,5 punti per il possesso della laurea quadriennale vecchio ordinamento, ritenuta titolo superiore rispetto alla laurea triennale prevista come requisito minimo di accesso. Ha dedotto l’illegittimità dell’art. 7 del bando per violazione della normativa di settore, disparità di trattamento, illogicità e alterazione della par condicio, sostenendo che il bando non consentiva di valorizzare come titolo aggiuntivo la laurea magistrale a ciclo unico o il diploma di laurea vecchio ordinamento quando utilizzati per l’ammissione. Con il secondo motivo ha contestato la mancata valutazione del titolo di preferenza consistente nell’avere un figlio a carico, deducendo che tale circostanza era già stata autocertificata nella domanda e che la richiesta di ulteriore documentazione entro quindici giorni determinava un inutile aggravio procedimentale, in violazione della disciplina sulle dichiarazioni sostitutive.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata attribuzione del punteggio per il titolo di studio superiore. Il bando ammetteva alternativamente la laurea triennale, la laurea magistrale, la laurea specialistica o il diploma di laurea vecchio ordinamento, ma, nel disciplinare i titoli aggiuntivi, escludeva di fatto la valorizzazione della laurea magistrale a ciclo unico o del diploma di laurea vecchio ordinamento qualora utilizzati come titolo di accesso. Tale disciplina produceva un’irragionevole disparità tra candidati con percorsi formativi diversi, poiché, se la laurea triennale costituiva il requisito minimo, il diploma di laurea vecchio ordinamento o la laurea magistrale a ciclo unico rappresentavano oggettivamente un titolo ulteriore e superiore, meritevole del punteggio di 1,5. Il TAR ha quindi annullato l’art. 7 del bando e gli atti impugnati in parte qua, riconoscendo al ricorrente il punteggio aggiuntivo di 1,5 punti. È stato invece respinto il secondo motivo: il bando imponeva ai candidati che intendessero far valere titoli di preferenza già dichiarati di trasmettere, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova scritta, la documentazione comprovante il relativo possesso. La dichiarazione contenuta nella domanda era inoltre generica, poiché indicava il numero dei figli senza le relative generalità. Il richiamo alla disciplina dell’autocertificazione non escludeva quindi l’onere specificamente previsto dal bando per l’attivazione del beneficio di preferenza. Le spese sono state compensate per la peculiarità e la difficoltà interpretativa delle questioni.
Norme richiamate
art. 7 del bando di concorso
1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso
La disposizione è stata ritenuta illegittima nella parte in cui, secondo il suo tenore e l’interpretazione della Commissione, impediva di valutare come titolo aggiuntivo il diploma di laurea vecchio ordinamento o la laurea magistrale a ciclo unico quando la laurea triennale era sufficiente per l’accesso.
art. 8, lett. r), del bando di concorso
i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico
Prevede il titolo di preferenza collegato al numero dei figli a carico, ma il relativo riconoscimento è subordinato al rispetto dell’ulteriore procedura documentale prevista dal comma 5 dello stesso articolo.
art. 8, comma 5, del bando di concorso
I concorrenti che hanno superato la prova d'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza, precedenza o riserva [...] dovranno far pervenire [...] entro il termine perentorio di 15 giorni [...] la documentazione relativa al possesso dei titoli
L’omessa trasmissione tempestiva della documentazione comprovante il titolo di preferenza comporta l’esclusione dai benefici, anche se la circostanza era stata indicata nella domanda di partecipazione.
art. 3, commi 4 e 6, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270
il corso di laurea di I livello [...] ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali; il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire [...] una formazione di livello avanzato
La diversa funzione e il diverso livello formativo della laurea triennale e della laurea magistrale confermano che il diploma di laurea vecchio ordinamento o la laurea magistrale a ciclo unico costituiscono titoli superiori rispetto al requisito minimo rappresentato dalla laurea triennale.
artt. 39, 46, 47, 48 e 74 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il richiamo alla disciplina delle dichiarazioni sostitutive non consente di superare l’ulteriore onere documentale previsto dalla lex specialis per far valere il titolo di preferenza; nel caso concreto, la dichiarazione iniziale era comunque generica.
circolare n. 6350 del 27 dicembre 2000
Per le qualifiche non dirigenziali [...] i titoli [...] devono ritenersi equivalenti [...] al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L)
È richiamata per la qualificazione del diploma di laurea vecchio ordinamento quale titolo equivalente, ai fini dell’accesso, alla laurea di primo livello; tale equivalenza ai fini dell’ammissione non ne impedisce la valorizzazione come titolo superiore rispetto al requisito minimo triennale.
Massime di principio
- Quando un bando di concorso consente l’accesso alternativamente con una laurea triennale oppure con un diploma di laurea vecchio ordinamento o una laurea magistrale a ciclo unico, il titolo quadriennale o quinquennale non può essere escluso dalla valutazione come titolo aggiuntivo solo perché è stato utilizzato per l’ammissione, se la laurea triennale costituisce il requisito minimo sufficiente per partecipare.
- La disciplina dei titoli aggiuntivi deve rispettare la par condicio e non può determinare un’irragionevole disparità tra candidati che abbiano seguito percorsi formativi oggettivamente diversi per durata, livello e contenuti, attribuendo un punteggio alla combinazione laurea triennale-laurea magistrale e negandolo al titolo unitario di pari o superiore livello.
- Il principio di autoresponsabilità nella compilazione della domanda non può operare quando la lex specialis abbia impedito al candidato di indicare il titolo di studio superiore come titolo aggiuntivo rispetto a quello minimo di accesso.
- Se il bando stabilisce un termine perentorio per la trasmissione della documentazione necessaria a far valere titoli di preferenza, la mera dichiarazione generica contenuta nella domanda non sostituisce tale adempimento e l’omessa trasmissione comporta la perdita del beneficio.
- La dichiarazione sostitutiva resa nella domanda di concorso non esclude un successivo onere documentale specificamente previsto dal bando per comprovare e attivare un titolo di preferenza, soprattutto quando la dichiarazione iniziale non contenga gli elementi identificativi necessari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 894/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 895/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 897/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 898/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 899/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 900/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →