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Sentenza

Sentenza n. 7733/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. rep. CA/1469/2023 del 29.03.23, numero prot. CA/68006/2023 del 29.03.2023 avente ad oggetto “Sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata dalla Ristorante Trastevere Srl nel locale sito in Via di S. Francesco a Ripa n. 157-158” e di tutti gli atti pregressi e successivi.

Giustizia amministrativa202305681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione per tre giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per recidiva nell’occupazione abusiva di suolo pubblico eccedente lo spazio autorizzato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale aveva disposto la sospensione dell’attività, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 77/1997, della normativa regionale e della disciplina comunale sull’occupazione di suolo pubblico. Secondo la ricorrente, la sospensione sarebbe stata applicabile soltanto in caso di occupazione totalmente abusiva e non anche di mero sconfinamento rispetto alla superficie autorizzata; le due violazioni non sarebbero state la medesima violazione, anche per la diversa estensione quantitativa dell’occupazione; sarebbe inoltre decorso il termine di 180 giorni previsto dalla normativa richiamata, non vi sarebbe stata una seconda diffida e l’amministrazione avrebbe agito a distanza di tempo eccessiva dagli accertamenti. La prima violazione, accertata il 25 luglio 2020, riguardava un’occupazione eccedente il titolo concessorio; la seconda, accertata il 16 aprile 2022, riguardava un’ulteriore occupazione eccedente quella autorizzata. Roma Capitale ha sostenuto che la disciplina ricomprende anche l’occupazione parzialmente abusiva, che il termine applicabile per la reiterazione è di due anni, che le due condotte integrano la medesima fattispecie e che era sufficiente la diffida già adottata. La ricorrente aveva proposto anche domanda risarcitoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la società aveva ormai eseguito l’ordine di chiusura e non conservava alcuna utilità, neppure strumentale o morale, all’annullamento del provvedimento. Ai fini della domanda risarcitoria, il Collegio ha comunque esaminato il merito e ha ritenuto legittima la sospensione. L’art. 14, comma 1, lett. b), della D.A.C. n. 91/2019 qualifica espressamente come abusiva anche l’occupazione eccedente lo spazio autorizzato, sicché la sanzione non è limitata all’occupazione totalmente priva di titolo. Le due violazioni, accertate il 25 luglio 2020 e il 16 aprile 2022, sono state commesse entro il biennio previsto dall’art. 74, comma 1, lett. m), della legge regionale n. 22/2019 e hanno entrambe riguardato l’occupazione di suolo pubblico ulteriore rispetto a quella autorizzata. Il provvedimento sanzionatorio è pertanto legittimo e la domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell’illegittimità dell’atto, requisito oggettivo della responsabilità amministrativa. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    La domanda di annullamento è improcedibile quando, dopo l’adozione dell’atto impugnato, viene meno qualsiasi utilità concreta, strumentale o morale per il ricorrente, anche perché il provvedimento è stato integralmente eseguito.

  • art. 73 c.p.a.

    La sussistenza della sopravvenuta carenza di interesse è stata segnalata alle parti prima della decisione.

  • art. 6 legge n. 77/1997

    in caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione [...] dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni

    La disposizione consente la sospensione dell’attività, previa diffida, in caso di recidiva nell’occupazione di suolo pubblico in violazione della legge o del regolamento comunale.

  • art. 74, comma 1, lett. m), legge regionale Lazio n. 22/2019

    la commissione della medesima violazione nell’arco di due anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della l. 689/1981

    La reiterazione rilevante ai fini della sospensione ricorre quando la medesima violazione è commessa entro due anni.

  • art. 14, comma 1, lett. b), D.A.C. n. 91/2019

    È considerata abusiva: … b) l’occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall’atto di concessione

    La nozione di occupazione abusiva comprende anche lo sconfinamento o l’ampliamento della superficie occupata oltre quella autorizzata, non soltanto l’occupazione totalmente priva di titolo.

  • art. 23, commi 5 e 6, D.A.C. n. 21/2021

    La disciplina comunale è richiamata quale base della sospensione per la reiterazione dell’occupazione abusiva di suolo pubblico.

  • art. 30 c.p.a.

    La responsabilità risarcitoria presuppone, sul piano oggettivo, un provvedimento illegittimo causativo di un danno ingiusto e, sul piano soggettivo, un coefficiente di colpevolezza; esclusa l’illegittimità dell’atto, manca il fondamento della domanda risarcitoria.

Massime di principio

  • La domanda di annullamento è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il provvedimento impugnato è stato eseguito e il ricorrente non conserva alcuna utilità concreta, strumentale o morale, alla sua rimozione.
  • La nozione di occupazione abusiva di suolo pubblico può comprendere anche l’occupazione eccedente la superficie autorizzata, quando la disciplina applicabile qualifica espressamente come abusivo lo sconfinamento rispetto al titolo concessorio; non è necessario che l’occupazione sia totalmente priva di titolo.
  • Ai fini della recidiva o reiterazione, la commissione entro il termine legislativamente previsto di una seconda condotta riconducibile alla medesima fattispecie normativa è sufficiente, anche se le violazioni differiscono per l’estensione quantitativa dell’area occupata.
  • La domanda risarcitoria per attività amministrativa presuppone l’illegittimità del provvedimento lesivo; accertata la legittimità dell’atto, difetta il requisito oggettivo della responsabilità della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneInvalidità del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseRisarcimento del danno da attività amministrativaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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