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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11080/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi del Procuratore contestavano la motivazione e la quantificazione della confisca disposta dal GIP (in particolare la differenza tra euro 585.000,00 e 609.866,00) e l'omessa confisca della somma in contanti di euro 1.432.070,00 ritenuta profitto di autoriciclaggio. Il ricorrente Arpaia deduceva l'illegittimità della confisca nei vari capi (tra cui il capo C): sosteneva che molte condotte fossero rimaste tentate, che parte delle somme fossero state trattenute dal Rossi e quindi non riciclate, che la voluntary disclosure escluderebbe l'illiceità del reinvestimento e che non sarebbe stato quantificato il presunto profitto del reato presupposto.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi sia del Procuratore sia di Arpaia inammissibili o manifestamente infondati. È stata confermata la sentenza del GIP: pena patteggiata (1 anno, 11 mesi e 10 giorni e multa di euro 14.000) e le confische disposte (tra cui la somma di euro 585.000,00 come profitto di autoriciclaggio e la somma di euro 680.000,00 per altri capi), mentre è stata ritenuta non confiscabile la somma di euro 1.432.070,00 perché la condotta di autoriciclaggio rispetto a quella somma si è fermata al tentativo. Sono state rigettate le doglianze difensive relative alla mancata prova del "profitto autonomo" e alla compatibilità della voluntary disclosure con condotte di autoriciclaggio; confermato altresì che il trasferimento a terzi (es. Rossi) può integrare autoriciclaggio se idoneo a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Infine, Arpaia è stato condannato al pagamento delle spese e di somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. non è costituito da tutto il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, ma esclusivamente dai proventi conseguiti all'effettivo impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative

    La Corte ha interpretato che il "profitto" dell'autoriciclaggio ricomprende le somme effettivamente impiegate in attività economiche/finanziarie per ostacolare la tracciabilità; non tutto il denaro proveniente dal reato presupposto è automaticamente profitto confiscabile ai sensi di questa norma.

  • art. 648-quater cod. pen.

    si deve escludere l'esistenza del profitto quando la condotta finalizzata all'autoriciclaggio si sia fermata al tentativo

    La confisca obbligatoria prevista da art. 648-quater può riguardare solo i reati consumati elencati dalla norma; se la condotta di autoriciclaggio si è arrestata al tentativo non sussiste un "profitto" confiscabile ai sensi di tale disposizione.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Riferimento normativo alla fattispecie di riciclaggio; la confisca obbligatoria ex art. 648-quater si applica anche alle fattispecie consumate previste da art. 648-bis.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza di patteggiamento è stata trattata come risultato dell'accordo tra le parti e il giudice si è limitato a verificare la legittimità dell'accordo senza potersi sostituire alle parti nella determinazione della pena.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limitazione dei motivi di ricorso in cassazione avverso sentenze di patteggiamento: l'impugnazione per errata qualificazione giuridica è ammessa solo per errori manifesti e immediatamente evidenti dalla sentenza; il ricorso che non dimostra tale palese errore è inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la liquidazione delle spese del procedimento a carico del ricorrente e per l'eventuale condanna alla cassa delle ammende in caso di colpa nell'impugnazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento sul controllo del giudice rispetto all'accordo di patteggiamento e sui presupposti che il giudice deve valutare prima di omologare l'accordo.

Massime di principio

  • Il profitto confiscabile per l'autoriciclaggio (art. 648-ter.1) è limitato alle somme effettivamente impiegate in operazioni economiche/finanziarie idonee a ostacolare la tracciabilità; non tutto quanto proviene dal reato presupposto è automaticamente confiscabile.
  • L'art. 648-quater dispone una confisca collegata ai reati consumati indicati dalla norma: se la condotta di autoriciclaggio si è fermata al tentativo non sussiste profitto confiscabile secondo la giurisprudenza consolidata.
  • Il trasferimento di denaro a terzi o l'uso di conti esteri può integrare autoriciclaggio quando sia idoneo ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; la consumazione può avvenire al momento del trasferimento anche se il terzo non completa l'ulteriore ripulitura.
  • La voluntary disclosure non esclude automaticamente la responsabilità per autoriciclaggio: se la disclosure si basa su dichiarazioni false o l'operazione è stata utilizzata per reimpiegare somme illecite prima della regolarizzazione, può sussistere responsabilità e confisca.
  • Nel patteggiamento le censure sulla qualificazione giuridica sono ammissibili in cassazione solo se l'errore è manifesto e immediatamente desumibile dalla sentenza; questioni di fatto e valutazioni non palese sono inammissibili.
  • Per la quantificazione del profitto confiscabile è necessaria una congrua motivazione; tuttavia la giurisprudenza ammette la confisca dell'intero importo oggetto di operazioni di riciclaggio quando quelle operazioni costituiscono il canale attraverso cui il valore illecito è stato "ripulito".

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