Ordinanza n. 148/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale n. 5 del 28 aprile 2026, notificata il 14 maggio 2026, che ha ingiunto la demolizione entro 90 giorni di un volume tecnico interrato o seminterrato di 96 mq realizzato nell’ambito di lavori assentiti con SCIA alternativa al permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e SCIA in variante
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordine di demolizione e chiesto la sospensione cautelare. Il provvedimento qualificava il volume tecnico di 96 mq come nuova costruzione, in quanto trasformazione permanente urbanistico-edilizia del territorio, e riteneva applicabile la disciplina paesaggistica, rilevando inoltre che non risultava agli atti il titolo di legittimazione ex art. 11 d.P.R. 380/2001, poiché il ricorrente aveva indicato un atto di compravendita del 19 marzo 2024 senza depositarlo. Il testo non espone più specificamente le censure articolate nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente, allo stato e nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, un sufficiente fumus quanto alla qualificazione dell’opera come nuova costruzione: il volume, pur non computabile ai fini della volumetria edilizia, è uno spazio calpestabile e accessibile destinato a impianti tecnologici, e non un vuoto tecnico o vespaio inaccessibile e non calpestabile. Ha invece ravvisato sufficienti elementi di fumus nella censura relativa alla necessità dell’autorizzazione paesaggistica: essendo l’intervento interamente interrato a lavori ultimati, esso non è soggetto a tale autorizzazione ai sensi del punto A.15 dell’Allegato A al d.P.R. 31/2017. Ha inoltre rilevato che l’ordinanza contestava l’assenza in atti del titolo di legittimazione ex art. 11 d.P.R. 380/2001, non essendo stato depositato l’atto di compravendita indicato dal ricorrente. Nonostante il fumus parziale sulla questione paesaggistica, la domanda cautelare relativa all’ordine di demolizione è stata respinta. Nessuna statuizione sulle spese della fase cautelare, dato che il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 3, lett. e), d.P.R. 380/2001
il ricorrente, infatti, ha realizzato un volume tecnico, che, sebbene non sia computabile ai fini del calcolo della volumetria edilizia, è comunque uno spazio calpestabile ed accessibile, destinato ad impianti tecnologici;
Ai fini della qualificazione come nuova costruzione, rilevano la consistenza e la concreta fruibilità dello spazio: un volume accessibile e calpestabile destinato a impianti non equivale a un’intercapedine tecnica inaccessibile e non calpestabile.
art. 11 d.P.R. 380/2001
inoltre, con il provvedimento impugnato è stato anche rilevato che non risulta agli atti il titolo di legittimazione ex art. 11 DPR n. 380/2001, in quanto il ricorrente si è limitato ad indicare l’atto di compravendita del 19.3.2024, non depositandolo;
Il provvedimento ha contestato la mancata prova documentale del titolo di legittimazione, poiché l’indicazione dell’atto di compravendita senza il suo deposito non ne consente la verifica in atti.
punto A.15 dell’Allegato A al d.P.R. 31/2017
l’intervento in questione, infatti, risultando interamente interrato alla fine dei lavori, non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del punto A.15 dell’Allegato A al DPR n. 31/2017;
L’intervento che, al termine dei lavori, risulta interamente interrato rientra nell’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica prevista dal punto A.15 dell’Allegato A.
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
La domanda è stata trattata come istanza cautelare nel giudizio di annullamento. Il provvedimento non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Un volume tecnico non computabile nella volumetria edilizia può comunque integrare una nuova costruzione quando costituisce uno spazio calpestabile e accessibile destinato a impianti; non è assimilabile a un mero vuoto tecnico o vespaio, che deve essere inaccessibile e non calpestabile.
- Un intervento che risulta interamente interrato al termine dei lavori non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del punto A.15 dell’Allegato A al d.P.R. 31/2017.
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