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Sentenza

Sentenza n. 1263/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede dell’Aquila, sezione prima, n. 371/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo, sede dell’Aquila, n. 371/2023, che aveva annullato l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 38/2016

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza che aveva annullato l’ordinanza di demolizione relativa a opere edilizie realizzate su un terreno di proprietà privata. Ha dedotto il travisamento dei fatti e l’omessa o erronea valutazione della documentazione acquisita, con violazione dell’art. 115 c.p.c.; la violazione degli artt. 6, 10 e 31 del d.P.R. 380/2001, sostenendo che le opere costituissero nuove costruzioni prive di titolo edilizio e che la demolizione fosse doverosa; nonché la violazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. 380/2001. L’ordinanza comunale si fondava, in particolare, sull’asserita ricaduta delle opere nella fascia di rispetto autostradale, sulla contestata lottizzazione abusiva, sulla violazione delle distanze e sulla contrarietà delle opere alla disciplina urbanistica. Gli appellati hanno chiesto il rigetto dell’appello, deducendone anche l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’improcedibilità. Nel giudizio di primo grado, una consulenza tecnica disposta nell’ambito del procedimento penale relativo ai medesimi fatti aveva escluso la violazione della fascia di rispetto autostradale e aveva rilevato l’inesistenza delle ulteriori violazioni contestate, ritenendo comunque sanabile l’unica irregolarità edilizia individuata, consistente nella realizzazione di una scala esterna in luogo di quella interna, con lieve incremento della superficie.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’annullamento dell’ordinanza di demolizione disposto dal TAR. Ha ritenuto dirimenti gli esiti degli accertamenti tecnici svolti nel procedimento penale, non adeguatamente contraddetti dal Comune. Tali accertamenti avevano escluso la violazione della fascia di rispetto autostradale e avevano evidenziato che i container erano stati collocati da una società utilizzatrice del terreno in forza di un contratto di affitto, poi rimossi, benché autorizzati dal Comune; che l’accesso carrabile era preesistente e la richiesta di sistemazione del passo carrabile non era stata riscontrata nel termine, con formazione del silenzio-assenso; che non sussisteva una lottizzazione abusiva, essendo i fabbricati situati su un’unica particella catastale articolata in subalterni; che non risultavano violazioni urbanistiche o delle distanze e che l’unica irregolarità edilizia era sanabile. Secondo il Collegio, le risultanze tecniche rilevavano soprattutto perché confermavano l’erronea qualificazione delle opere e l’illegittimità dell’applicazione di una sanzione demolitoria generalizzata. L’ordinanza era infatti fondata sull’esistenza della fascia di rispetto autostradale e della lottizzazione abusiva; una volta esclusi tali presupposti, venivano meno anche le contestazioni conseguenti e la legittimità della demolizione. Il Collegio ha inoltre considerato il mutato stato dei luoghi e ha deciso secondo il principio della ragione più liquida, ritenendo non necessari ulteriori esami. Le spese del grado sono state poste a carico del Comune appellante e liquidate in euro 4.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal Comune per sostenere la qualificazione e la disciplina edilizia delle opere; la doglianza è stata respinta nel quadro della ritenuta erronea qualificazione dei manufatti.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal Comune con riferimento alla necessità del titolo edilizio; il Consiglio di Stato ha ritenuto comunque illegittima la demolizione generalizzata fondata su presupposti fattuali non sussistenti.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base della sanzione demolitoria per interventi eseguiti in assenza o difformità dal titolo; la demolizione è stata ritenuta illegittima perché fondata sull’erronea qualificazione delle opere e su presupposti, quali fascia di rispetto e lottizzazione abusiva, esclusi dagli accertamenti tecnici.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal Comune in relazione alla sanabilità delle opere; il Collegio ha valorizzato l’accertata sanabilità dell’unica irregolarità edilizia individuata.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il Collegio ha precisato che le doglianze non espressamente esaminate erano irrilevanti e comunque inidonee a condurre a una diversa decisione.

Massime di principio

  • Quando un’ordinanza di demolizione è fondata su specifici presupposti fattuali e giuridici, quali la ricaduta dell’opera in una fascia di rispetto o la realizzazione di una lottizzazione abusiva, l’esclusione giudiziale di tali presupposti incide sull’intero impianto motivazionale e può determinare l’illegittimità della sanzione demolitoria anche rispetto alle contestazioni conseguenti.
  • La sanzione demolitoria non può essere applicata in modo generalizzato sulla base di una qualificazione delle opere che risulti smentita dagli accertamenti tecnici acquisiti al giudizio e non adeguatamente contestati dall’amministrazione.
  • Gli accertamenti tecnici svolti in un procedimento penale relativo ai medesimi fatti possono essere valorizzati dal giudice amministrativo come elementi istruttori rilevanti, soprattutto quando risultino coerenti con la documentazione di causa e non siano contrastati da elementi tecnici contrari.
  • La presenza di una singola irregolarità edilizia suscettibile di sanatoria non giustifica, di per sé, una sanzione demolitoria generalizzata riferita a opere erroneamente qualificate come abusive sotto ulteriori e insussistenti profili.
  • In applicazione del principio della ragione più liquida, il giudice può esaminare prioritariamente la questione idonea a definire la controversia, derogando all’ordine logico delle questioni, purché siano rispettati i limiti della domanda e sia assicurata la completezza della decisione sui profili rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSilenzio della pubblica amministrazione

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