Sentenza n. 8318/2026 - Roma, Sezione 3
Per l’accertamento e la declaratoria, - dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) a fronte dell’istanza acquisita in data 19 maggio 2023 per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 25 D.lgs. 152/2006 (VIA) per la realizzazione di un impianto eolico, costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 57,6 MW, nei Comuni di Canosa di Puglia (BT) e Minervino Murge (BT), con opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) ricadenti anche nei Comuni di Montemilone (PZ), Lavello (PZ) e Venosa (PZ), e in particolare: (i) per aver il MASE omesso di concludere il procedimento e di adottare il provvedimento di VIA ex art. 25 D.lgs. 152/2006 entro i termini perentori previsti da tale norma; (ii) per aver la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (“CTVIA”) omesso di predisporre lo schema di provvedimento di VIA ex art. 25 D.lgs. 152/2006; (iii) per aver il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR omesso di esprimere il proprio concerto ex art. 25, comma 2-bis D.lgs. 152/2006; nonché per la condanna, - del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - e, ove occorrer possa, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero della Cultura - a dare impulso, concludere il procedimento e rilasciare il provvedimento di VIA ai sensi dell’art. 25 D.lgs. 152/2006, con la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia; e per l’accertamento, - del diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori, pari a € 13.426,19, ai sensi dell’art. 25, co. 2-ter, D.lgs. 152/2006; nonché per la condanna, - del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a corrispondere alla ricorrente la somma pari al 50% degli oneri istruttori per il procedimento di VIA, pari a € 13.426,19, ai sensi dell’art. 25, co. 2-ter, D.lgs. 152/2006, oltre a interessi al saggio legale sulla sorte capitale dalla domanda al saldo effettivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di VIA per un impianto eolico on-shore da 57,6 MW, con opere di connessione alla RTN
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La dante causa della società ricorrente aveva presentato il 19 maggio 2023 un’istanza per il rilascio della VIA relativa a un impianto eolico costituito da otto aerogeneratori, qualificato come opera strategica PNRR-PNIEC. Dopo la verifica di completezza documentale, la pubblicazione dell’avviso al pubblico, il subentro della ricorrente e una fase di integrazione documentale, la consultazione del pubblico si era conclusa il 26 novembre 2024 senza osservazioni. La società ha dedotto l’illegittima inerzia del MASE, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero della Cultura, lamentando il mancato completamento del procedimento, la mancata predisposizione dello schema di provvedimento di VIA e la mancata espressione del concerto ministeriale entro i termini perentori previsti dall’art. 25 d.lgs. 152/2006. Ha chiesto l’ordine di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta, nonché l’accertamento e la condanna al rimborso del 50% degli oneri istruttori, pari a euro 13.426,19, oltre interessi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto superato il termine massimo previsto per la conclusione della procedura VIA PNRR-PNIEC senza l’adozione di un provvedimento espresso, configurando il silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 2 e 2-bis l. 241/1990 e 31 e 117 c.p.a. Il Collegio ha precisato che la disciplina delle quote di trattazione dei progetti, prevista dall’art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006, non elimina l’obbligo di concludere il procedimento nei termini, ma incide sulla conformazione dell’ordine giudiziale, che deve rispettare la pianificazione delle priorità tra progetti prioritari e non prioritari. Ha quindi ordinato alle amministrazioni di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro 90 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, senza nominare immediatamente il commissario ad acta, riservandone l’eventuale nomina in caso di ulteriore inerzia. Ha inoltre dichiarato fondato il diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori e ha condannato il MASE al relativo pagamento, ritenendo tale rimborso una conseguenza automatica del superamento dei termini procedimentali ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006. Le amministrazioni sono state condannate anche alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, in solido tra MASE e Ministero della Cultura.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
Individua la disciplina dell’istanza per l’avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale.
art. 25 d.lgs. 152/2006
Impone all’autorità competente di valutare la documentazione, le integrazioni, le osservazioni e i pareri e di concludere il procedimento anche in presenza di pareri negativi o mancanti.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Prevede, per le procedure VIA relative a progetti PNRR-PNIEC, termini accelerati di 130 giorni per lo schema di provvedimento della Commissione, di 30 giorni per l’adozione finale del MASE e di non oltre 20 giorni per il concerto del Ministero della Cultura.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
Attribuisce all’operatore economico il diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori quando siano superati i termini di conclusione del procedimento.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006
Richiamato quale disciplina del potere sostitutivo attivabile in caso di inerzia delle amministrazioni competenti.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Stabilisce la natura perentoria dei termini della procedura VIA e collega alla loro inosservanza i rimedi previsti dalla legge.
art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006
Prevede la trattazione per quote differenziate dei progetti PNRR-PNIEC, con priorità per i progetti prioritari e riserva minima di tre quinti delle istanze, senza escludere l’obbligo di conclusione del procedimento.
artt. 2 e 2-bis l. 241/1990
Fondano l’obbligo di conclusione del procedimento e qualificano la protratta inerzia, nei casi previsti, come fonte di conseguenze indennitarie.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Prevedono l’azione contro il silenzio e il potere del giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere.
Massime di principio
- Nelle procedure VIA relative a progetti PNRR-PNIEC, i termini previsti dall’art. 25 d.lgs. 152/2006 per la predisposizione dello schema e per l’adozione del provvedimento finale sono perentori; il loro superamento senza un provvedimento espresso configura silenzio-inadempimento.
- La disciplina organizzativa della trattazione per quote differenziate dei progetti PNRR-PNIEC non esonera le amministrazioni dall’obbligo di concludere il procedimento, ma può conformare il termine assegnato dal giudice e le modalità di esecuzione dell’ordine di provvedere, nel rispetto delle priorità normative.
- Il giudice che accerta il silenzio-inadempimento in una procedura VIA può ordinare alle amministrazioni coinvolte di adottare entro un termine assegnato un provvedimento espresso e motivato, rinviando la nomina del commissario ad acta a un’eventuale fase successiva di persistente inerzia.
- Il superamento dei termini perentori della procedura VIA determina automaticamente, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006, il diritto dell’operatore economico al rimborso del 50% degli oneri istruttori versati e il corrispondente obbligo di pagamento a carico del MASE.
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