Sentenza n. 188/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 423/2023 in data 29 giugno 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 423/2023, relativa al riconoscimento della carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 423/2023. Tale sentenza aveva accertato il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo di 500 euro annui, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equivalente, nel rispetto dei vincoli di legge. Il ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la regolare notificazione della sentenza all’Amministrazione e il suo passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della cancelleria del Tribunale di Parma dell’11 febbraio 2025. Il Ministero e l’Ufficio scolastico regionale non si sono costituiti. Il giudice ha inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, dalla notificazione della sentenza eseguita il 19 novembre 2024 all’indirizzo PEC del Ministero.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, l’obbligo amministrativo di esecuzione e l’inadempimento dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti necessari a mettere a disposizione del ricorrente la carta docente o altro equipollente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che il commissario operi entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, applicato per ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici deve essere decorso affinché possa ritenersi integrato il presupposto temporale per l’azione esecutiva; nel caso concreto il termine è stato ritenuto decorrente dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale idoneo del Ministero.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può conoscere della domanda di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’Amministrazione sia tenuta a compiere gli adempimenti amministrativi necessari per dare attuazione alla pronuncia.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, comprovata dal creditore e non contestata dall’Amministrazione rimasta non costituita, integra i presupposti per l’accoglimento del ricorso per ottemperanza.
- Per le Amministrazioni dello Stato, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale a un indirizzo PEC che costituisca domicilio digitale idoneo dell’Amministrazione destinataria.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 845/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 849/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 851/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 852/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 853/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →