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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15007/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere o, in subordine, di sostituzione con gli arresti domiciliari (presso la propria abitazione o quella della suocera, anche con braccialetto elettronico). Il difensore articolava tre censure: (1) vizio di applicazione dell'art. 273 c.p.p. e contestazione della gravità indiziaria soprattutto rispetto al capo 9, sostenendo che la prova indiziaria si fondava quasi esclusivamente sulle dichiarazioni di un teste resosi ai magistrati contestualmente alla denuncia e quindi poco attendibile (sottolineando inoltre la querela reciproca intervenuta lo stesso giorno, il riconoscimento fotografico poco significativo e razzismo implicito circa l'etnia del dichiarante); (2) mancata valutazione di un pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato e assenza di proporzionalità della misura (artt. 274 e 275 c.p.p.); (3) carenza di motivazione in ordine all'esclusione degli arresti domiciliari presso diversa abitazione e dell'uso del braccialetto elettronico, nonché mancata considerazione delle condizioni di salute dei conviventi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente si risolvessero in una diversa valutazione dei fatti e della attendibilità del teste, questioni di merito non sindacabili in Cassazione salvo vizi di logica o violazioni normative specifiche, e ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale sul punto. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del giudice del riesame: sussisteva un pericolo concreto e attuale di reiterazione, desumibile dall'organizzazione dell'attività di spaccio (conversazioni intercettate, numerosa clientela, praticabilità di un prezzo uniforme, episodi non recenti) e dal fatto che l'indagato aveva commesso condotte analoghe mentre si trovava in detenzione domiciliare. Sulla scelta della misura, il Tribunale aveva adeguatamente indicato elementi specifici (natura e modalità dei reati, personalità e precedenti del ricorrente, commissione dei fatti durante i domiciliari) che giustificavano l'inadeguatezza di misure meno afflittive. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p. e normativa collegata).

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina la valutazione della gravità indiziaria; la Corte ritiene che la valutazione dell'attendibilità del dichiarante sia questione di merito che il giudice di legittimità sindaca solo se la motivazione è manifestamente illogica o viola norme specifiche

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiede pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato: la prognosi deve basarsi su elementi reali (personalità, modalità del fatto, contesto socio-ambientale) e non sulla previsione di specifiche occasioni delittuose

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Impone al giudice che conferma o applica una misura cautelare di motivare specificamente perché le altre misure siano inadeguate; non è però richiesta un'analitica dimostrazione per ogni singola misura se il giudice indica elementi specifici tratti dalla natura e modalità del reato e dalla personalità dell'indagato

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    comma 5, seconda parte (richiamato nel dispositivo dei fatti)

    Norma del testo unico sugli stupefacenti rilevante per la configurazione del reato e per la sussistenza di particolari regimi di punibilità; la Corte richiama la necessità di valutare la gravità indiziaria rispetto ai capi contestati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di pagamento delle spese e consente l'aumento della sanzione per ricorsi inammissibili; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e l'equo versamento alla Cassa delle ammende

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Richiamata in relazione alla modifica dell'art. 275 c.p.p. che ha accentuato l'onere motivazionale del giudice in tema di scelta delle misure cautelari

  • legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 64

    Autorizza, in sede di dichiarazione di inammissibilità, l'aumento della sanzione prevista per l'inammissibilità oltre il massimo edittale; applicata per determinare l'importo da versare alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato su provvedimenti cautelari è limitato: le contestazioni che impongono una diversa valutazione dei fatti o della credibilità del teste sono in genere inammissibili se non emergono vizi di legge o motivazioni manifestamente illogiche
  • La gravità indiziaria (art. 273 c.p.p.) può fondarsi anche su dichiarazioni di persone informate sui fatti, purché la loro attendibilità sia motivatamente valutata dal giudice di merito; la Corte verifica la congruenza logica della motivazione
  • Il pericolo di reiterazione (art. 274) deve essere concreto e attuale: il giudice effettua una prognosi basata su elementi quali modalità di commissione, continuità dell'attività criminosa, intercettazioni, clientela, prezzo praticato e precedenti
  • La commissione di reati analoghi durante una misura alternativa (es. arresti domiciliari) è elemento forte a favore della custodia in carcere e può giustificare l'inadeguatezza di misure meno afflittive
  • Nella scelta delle misure (art. 275) è necessario che il giudice espliciti perché le misure alternative siano inadeguate; non occorre dettagliare punto per punto ogni alternativa se emergono elementi specifici che giustificano la scelta
  • Ricorsi in Cassazione privi di fondamento di diritto possono comportare l'onere delle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; valutare attentamente l'ammissibilità giuridica prima di proporre ricorso

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