Sentenza del 07/03/2017 n. 1057 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Condono e sanatorie - Scudo fiscale - Prova - Effetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Frosinone che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con il quale erano stati contestati alla società costi indeducibili ai fini IRES e IRAP e detrazioni IVA relative a fatture per operazioni inesistenti. L'Ufficio sosteneva inoltre che lo scudo fiscale fruito dalla Sig.ra D. fosse irrilevante per la società, che la dichiarazione riservata dovesse essere prodotta entro trenta giorni dalla notifica dell'accertamento e che mancasse la prova della riferibilità degli imponibili alle somme rimpatriate.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento dell'accertamento. Ha ritenuto che la dichiarazione riservata, sottoscritta dall'intermediario e rilasciata al contribuente, costituisse prova idonea del perfezionamento dello scudo fiscale e del pagamento dell'imposta sostitutiva. Gli effetti preclusivi dello scudo sono stati riconosciuti anche alla società, poiché la beneficiaria era amministratrice e socia al 90%, quindi dominus della struttura societaria. Il Collegio ha inoltre escluso che il contribuente dovesse dimostrare una precisa riferibilità degli imponibili accertati alle somme rimpatriate, essendo sufficiente l'assenza di elementi oggettivi incompatibili con tale collegamento. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 13-bis del D.L. n. 78/2009
La procedura comporta la preclusione, nei confronti del dichiarante, di ogni accertamento tributario per il quale non sia ancora decorso il termine per l'azione di accertamento, nei limiti degli imponibili rappresentati dalle somme o attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio.
Il perfezionamento dello scudo fiscale produce un effetto preclusivo rispetto agli accertamenti tributari ancora esercitabili, senza richiedere necessariamente la prova analitica dell'origine o della precisa riferibilità di ogni singolo imponibile alle somme rimpatriate, purché non emergano elementi oggettivi incompatibili.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 85/E del 2001
La dichiarazione riservata, debitamente sottoscritta dall'intermediario e rilasciata in copia al contribuente, comprova il pagamento dell'imposta straordinaria.
La dichiarazione riservata è considerata documento probatorio sufficiente del pagamento dell'imposta e del perfezionamento della procedura.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E del 2009
La dichiarazione riservata costituisce l'unico documento idoneo ad invocare gli effetti del rimpatrio.
Il contribuente può dimostrare l'avvenuta adesione allo scudo fiscale mediante la dichiarazione riservata rilasciata dall'intermediario; la prassi amministrativa non può tuttavia introdurre condizioni ulteriori non previste dalla legge.
Cassazione n. 22369/2015
È erronea l'affermazione secondo cui la dichiarazione riservata non comproverebbe il definitivo compimento della procedura di rientro.
La Suprema Corte riconosce alla dichiarazione riservata piena efficacia probatoria del perfezionamento dello scudo fiscale.
Cassazione n. 38695/2014
Gli effetti possono estendersi alle società quando l'attività di emersione sia effettuata dal suo dominus, cioè da colui che ha il concreto dominio e la gestione della società.
Lo scudo fiscale fruito dal dominus può produrre effetti anche nei confronti della società da lui controllata o gestita, quando sussista una posizione effettiva di dominio.
Cassazione n. 28775/2015; Cassazione nn. 41947/2014 e 50308/2014
La giurisprudenza conferma l'estensione degli effetti dello scudo fiscale alle società quando il beneficio sia stato utilizzato dai soggetti che ne costituiscono i dominus.
Massime di principio
- La dichiarazione riservata sottoscritta dall'intermediario è, in linea generale, una prova sufficiente dell'adesione e del perfezionamento dello scudo fiscale.
- L'effetto preclusivo dello scudo opera nei limiti previsti dalla legge per gli accertamenti ancora possibili al momento della regolarizzazione.
- Non è normalmente necessario dimostrare una corrispondenza analitica tra ogni maggiore imponibile accertato e le somme rimpatriate; tale onere non può trasformarsi in una prova impossibile o eccessivamente gravosa.
- Gli effetti dello scudo possono estendersi a una società quando il contribuente che lo ha utilizzato sia il suo effettivo dominus, ad esempio amministratore e socio di controllo, purché la situazione concreta dimostri il dominio e la gestione della società.
- L'estensione alla società non è automatica per il solo rapporto formale con il dichiarante: occorrono elementi concreti che dimostrino il ruolo di dominus e l'assenza di elementi oggettivi incompatibili con il collegamento tra attività scudate e imponibili contestati.
- Le circolari dell'Amministrazione finanziaria possono chiarire le modalità applicative, ma non possono subordinare il beneficio a condizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge.
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