Cassazione Civile, Ordinanza n. 08655/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso su richiesta della banca per il saldo negativo di due rapporti bancari intestati a una società, rapporti assistiti da fideiussioni rilasciate dalla società debitrice principale e dai ricorrenti, questi ultimi con garanzia limitata in un importo massimo per alcuni di essi. In appello lamentavano, tra l'altro, che la consulenza tecnica d'ufficio avesse ricostruito erroneamente i conti perché basata su documentazione insufficiente e perché il rapporto sarebbe sorto prima del 1996; contestavano inoltre l'anatocismo, la nullità delle clausole di fideiussione per violazione della disciplina antitrust e la nullità della capitalizzazione trimestrale e della clausola sugli interessi ultralegali collegata all'uso piazza. La Corte d'appello aveva però ritenuto inammissibili varie doglianze perché nuove o comunque non idoneamente censurate ex art. 342 c.p.c., e aveva confermato la decisione di merito correggendola solo sul carattere solidale della condanna e sui limiti della fideiussione di uno dei garanti. In Cassazione i fideiussori hanno dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 1419 c.c. per nullità della fideiussione derivante da intese anticoncorrenziali; 2) violazione degli artt. 1283, 1284, 1346 e 1418 c.c. per nullità della capitalizzazione trimestrale e della clausola di determinazione degli interessi ultralegali tramite uso piazza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto alla dedotta nullità antitrust della fideiussione, che la censura era inammissibile perché i fatti costitutivi della nullità non risultavano specificamente allegati nei gradi di merito e, comunque, l'eventuale nullità sarebbe stata solo parziale, limitata alle clausole conformi allo schema vietato, senza travolgere l'intero contratto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la censura non colpiva tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, in particolare la statuizione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., e che, in ogni caso, il ricorso mirava a rivalutare il materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità. È stata quindi confermata la condanna alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1419 c.c.
La dedotta invalidità delle clausole fideiussorie non comporta automaticamente la nullità dell'intero contratto; la nullità parziale travolge solo le clausole colpite, salvo prova di una diversa volontà delle parti o dell'essenzialità delle clausole stesse.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Chi deduce in cassazione una nullità deve indicare specificamente dove e come i fatti costitutivi della nullità siano stati tempestivamente allegati nei precedenti gradi di giudizio.
art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990
Le fideiussioni 'a valle' di intese anticoncorrenziali sono colpite da nullità solo limitatamente alle clausole che riproducono lo schema vietato.
art. 2, comma 3, L. 287/1990
La sanzione è la nullità parziale delle clausole in contrasto con l'intesa vietata, non dell'intero negozio, salvo diversa prova.
art. 101 TFUE
Le clausole fideiussorie conformi all'intesa anticoncorrenziale sono nulle nei limiti in cui riproducano il contenuto dell'intesa vietata.
art. 1283 c.c.
La censura sulla capitalizzazione degli interessi è inammissibile se impone una rivalutazione del merito e non aggredisce le rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 1284, comma 2, c.c.
La disciplina del tasso degli interessi non può essere oggetto di censura in cassazione mediante mera richiesta di nuova valutazione dei conteggi.
art. 1346 c.c.
La dedotta indeterminatezza della clausola sugli interessi ultralegali non è scrutinabile se il motivo non confuta la ratio decisoria autonoma di inammissibilità.
art. 1418 c.c.
La nullità della clausola sugli interessi o della capitalizzazione non può essere affermata in cassazione senza superare le autonome ragioni di rigetto poste dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o dei conteggi compiuti dal giudice di merito.
art. 342 c.p.c.
L'appello deve contenere critiche specifiche al fondamento logico-giuridico della decisione e non può limitarsi a contestazioni generiche o meramente peritali.
art. 5, L. 154/1992
Nella ricostruzione dei rapporti di dare-avere il CTU può applicare il criterio integrativo previsto dalla normativa per determinare il tasso degli interessi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- La nullità derivante da intese anticoncorrenziali nei contratti di fideiussione a valle è nullità parziale: colpisce solo le clausole che riproducono lo schema vietato, salvo prova che le parti abbiano voluto l'intero assetto negoziale in modo inscindibile.
- La rilevabilità officiosa di una nullità in appello o in cassazione presuppone comunque che i fatti costitutivi della nullità siano stati tempestivamente allegati e siano specificamente indicati nel ricorso.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o dei conteggi svolti dal giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su rationes decidendi autonome, il ricorso deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione di una sola ratio rende il motivo inammissibile.
- Le contestazioni su anatocismo, tassi o clausole di interessi devono confrontarsi con la concreta ratio della decisione di merito e non possono essere formulate in modo generico o sganciato dalle statuizioni effettivamente rese.
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