Sentenza n. 3491/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio) n. 21487/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro il diniego, i motivi ostativi, la diffida dell’Ente Parco e gli ulteriori atti relativi all’installazione di una stazione radio-base
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha contestato la dichiarazione di irricevibilità pronunciata dal TAR, sostenendo di avere acquisito la piena conoscenza dei motivi ostativi e del diniego soltanto mediante il loro deposito nel giudizio, poiché tali atti erano stati soltanto menzionati nella diffida dell’Ente Parco e nella nota comunale del 29 ottobre 2018, senza essere allegati o previamente comunicati. Ha inoltre riproposto i motivi di merito non esaminati in primo grado, deducendo in particolare l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza per l’installazione della stazione radio-base, ai sensi dell’art. 87, comma 9, d.lgs. 259/2003. La società ha sostenuto che la comunicazione dei motivi ostativi e il diniego non le erano stati notificati, che il parere dell’Ente Parco era intervenuto oltre il termine previsto dall’art. 13 l. 394/1991 e che anche la nota della Soprintendenza era successiva al termine per la formazione del silenzio-assenso. Ha contestato, infine, il travolgimento dei motivi aggiunti per effetto dell’irricevibilità del ricorso introduttivo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha parzialmente riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto tempestiva e ammissibile l’impugnazione dei motivi ostativi e del diniego, poiché la mera menzione di tali atti nella diffida dell’Ente Parco non rendeva conoscibili gli elementi dai quali desumere la loro concreta lesività né il vizio deducibile; la piena conoscenza rilevante ai fini dell’art. 41, comma 2, c.p.a. non coincide con la conoscenza integrale dell’atto, ma non può nemmeno ridursi alla mera percezione della sua esistenza quando manchino gli elementi per articolare motivi specifici. È stata invece confermata l’irricevibilità dell’impugnazione della diffida dell’Ente Parco, comunicata il 29 ottobre 2018 e impugnata soltanto il 31 gennaio 2019. Il Collegio ha escluso che tale parziale irricevibilità travolgesse automaticamente i motivi aggiunti: quelli propri sono stati dichiarati irricevibili soltanto nella parte riferita alla diffida, mentre gli altri atti restavano autonomamente impugnabili; il secondo ricorso per motivi aggiunti, improprio, è stato ritenuto ricevibile, non essendo la diffida l’atto regolatore del rapporto amministrativo. Nel merito, il Collegio ha accertato la formazione del silenzio-assenso sull’istanza per la stazione radio-base. La comunicazione dei motivi ostativi e il diniego non erano stati notificati alla società e, pertanto, non avevano impedito la formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 87, comma 9, d.lgs. 259/2003. Inoltre, il parere dell’Ente Parco era tardivo rispetto al termine dell’art. 13 l. 394/1991 e la nota della Soprintendenza era successiva alla scadenza del termine. Il Consiglio di Stato ha quindi annullato tutti i provvedimenti impugnati, ad eccezione della diffida dell’Ente Parco del 29 ottobre 2018, e ha compensato le spese del doppio grado.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
La piena conoscenza dell’atto lesivo, da cui decorre il termine per impugnare, richiede la percezione dell’esistenza del provvedimento e degli elementi che ne rendono evidente la lesività; la mera conoscenza dell’esistenza di un atto menzionato, senza conoscenza degli elementi utili a individuare la violazione deducibile, non è sufficiente.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
Il ricorso non può essere proposto al buio, poiché deve contenere la specificazione dei motivi; tale esigenza incide sulla decorrenza del termine quando il ricorrente non disponga degli elementi necessari per articolare censure specifiche.
art. 87, comma 9, d.lgs. 259/2003
Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza per l’installazione di una stazione radio-base comporta la formazione del silenzio-assenso, salvo che i motivi ostativi e il diniego siano comunicati all’interessato entro il termine previsto; atti non notificati non impediscono la formazione del titolo tacito.
art. 13 l. 394/1991
Il parere dell’Ente Parco deve essere adottato entro il termine previsto; il parere intervenuto tardivamente non impedisce la formazione del silenzio-assenso sull’istanza.
art. 21-nonies l. 241/1990
La nota comunale ha richiamato l’annullamento d’ufficio, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto che essa non rendesse conoscibili alla società le problematicità dell’impianto né gli atti lesivi non comunicati.
art. 105 c.p.a.
Non ricorrono i presupposti per la rimessione al giudice di primo grado quando l’errore processuale del TAR non costituisce un errore palese riconducibile a motivazione apparente o a circostanze manifestamente pertinenti.
art. 26 c.p.a.
Le spese del giudizio possono essere compensate in presenza di ragioni peculiari della controversia.
art. 92 c.p.c.
In combinato disposto con l’art. 26 c.p.a., consente la compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda e delle ragioni che hanno condotto alla formazione del silenzio-assenso.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine per impugnare ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., la piena conoscenza dell’atto lesivo non coincide con la conoscenza integrale del provvedimento, ma richiede almeno la percezione della sua esistenza e degli elementi che rendano riconoscibile l’attualità della lesione; la mera menzione di un provvedimento in un atto successivo, senza allegazione o comunicazione del suo contenuto lesivo e dei vizi deducibili, non impone al destinatario un ricorso al buio.
- La conoscenza integrale del provvedimento e degli atti del procedimento incide sul contenuto della causa petendi e sulla possibilità di articolare motivi specifici; pertanto, non è esigibile un’impugnazione fondata sulla sola conoscenza dell’esistenza dell’atto quando il ricorrente non disponga degli elementi necessari per individuare la pretesa violazione.
- La tardività dell’impugnazione di un singolo atto non travolge automaticamente tutti i motivi aggiunti. Nei motivi aggiunti propri, l’irricevibilità si estende soltanto alla parte riferita al medesimo atto tardivamente impugnato; gli altri atti, autonomamente e tempestivamente contestati, restano esaminabili.
- Quando il ricorso per motivi aggiunti è improprio, l’irricevibilità del ricorso introduttivo può determinare l’improcedibilità dei motivi aggiunti soltanto se l’atto tardivamente impugnato regola autonomamente il rapporto amministrativo e rende priva di utilità la decisione sugli ulteriori atti; non opera tale conseguenza se l’atto è meramente consequenziale e non regola ex se il rapporto.
- Nel procedimento per l’installazione di una stazione radio-base, la mancata comunicazione all’interessato dei motivi ostativi e del diniego non impedisce la formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 87, comma 9, d.lgs. 259/2003; pareri o atti adottati dopo la scadenza del termine non possono impedire retroattivamente la formazione del titolo tacito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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