Cassazione Penale, Sentenza n. 20881/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della responsabilità per rapina aggravata sostenendo: 1) l'illegittima utilizzazione in dibattimento delle dichiarazioni rese dalle persone offese nelle indagini, nonostante la loro irreperibilità sopravvenuta (contestazione della violazione degli artt. 512 e 526 c.p.p. e, per taluni, dell'art. 6 CEDU); 2) insufficiente motivazione della Corte territoriale sul punto e mancata valutazione della prevedibilità dell'irreperibilità o della volontà delle vittime di sottrarsi all'esame; 3) per Mbanefo, in particolare, censura della valutazione dei fatti (sostiene di essere intervenuto solo per soccorrere un amico) e del diniego della sospensione condizionale della pena per la sua condizione di straniero senza dimora stabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che molti motivi fossero basati su censure non consentite in sede di legittimità (ricostruzioni alternative dei fatti o mancanza di specificazione sull'incidenza dell'eventuale esclusione di prove). Inoltre ha osservato che la decisione di merito non si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni delle persone offese, essendo presenti altri elementi rilevanti (rinvenimento di un telefono in possesso di uno degli imputati, ammissioni parziali dell'Ogbuyi), e che i ricorrenti non hanno dimostrato come l'eliminazione delle dichiarazioni incideva sulla "prova di resistenza". Quanto al rigetto della sospensione condizionale, la Cassazione ha ritenuto la censura decisa sul merito e non sindacabile. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 512 cod. proc. pen.
Regola l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase di indagine; la Corte ha valutato che, anche se contestata, l'eventuale utilizzabilità non è decisiva se le residue prove sono sufficienti e i ricorrenti non hanno spiegato l'incidenza della loro esclusione.
art. 526 comma 1 cod. proc. pen.
Disciplina l'assunzione della qualità di testimone e l'esame in dibattimento; la Corte ha ritenuto non provata la violazione perché i ricorrenti non hanno dimostrato che l'assenza fosse senz'altro volontaria e decisive le residue prove.
art. 526 comma 1-bis cod. proc. pen.
Prevede limiti e condizioni all'utilizzabilità delle dichiarazioni se il teste si sottrae all'esame; la Corte ha valutato che la contestazione è stata trattata con aspecificità e che la presenza di elementi probatori alternativi neutralizzava la rilevanza delle censure.
art. 56 comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso (nella specie per contestare l'utilizzabilità delle dichiarazioni); dalla sentenza emerge che la Corte di legittimità non ha ritenuto decisivo il richiamo a tale norma alla luce della carenza di specificità delle censure.
art. 6 CEDU
Diritto a un giusto processo; i ricorrenti hanno prospettato violazioni di tale diritto ma la Corte non ha ravvisato profili di iniquità processuale evidenti né ha rilevato che l'impiego delle precedenti dichiarazioni abbia compromesso il contraddittorio in modo determinante.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità dei ricorsi; applicata per irrogare il pagamento di euro tremila.
Massime di principio
- In cassazione non è ammessa una mera replica o riformulazione della valutazione di merito: i motivi che consistono in una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
- Se si contesta l'utilizzabilità di dichiarazioni acquisite nelle indagini, il ricorrente deve specificare come l'esclusione di tali elementi inciderebbe sul complesso probatorio (prova di resistenza); la mancata illustrazione determina inammissibilità per aspecificità.
- La Corte valuta se la sentenza di merito si fonda esclusivamente su prove contestate o anche su altri elementi; la presenza di riscontri materiali o ammissioni può rendere irrilevante l'eventuale illegittimità di alcune dichiarazioni.
- La volontarietà dell'assenza del teste è un elemento rilevante: se il teste si era dichiarato impossibilitato a comparire e poi diventa irreperibile, occorre esaminare prevedibilità e responsabilità; però in cassazione la contestazione deve essere specifica.
- Le doglianze relative a valutazioni prognostiche sulla concessione di benefici (es. sospensione condizionale) sono, di regola, sindacabili solo se emergono illogicità o manifesta arbitrio del giudice di merito.
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