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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25640/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo (4/10/2021) finalizzato alla confisca diretta di una somma ritenuta profitto del reato fiscale (Dlgs. 74/2000) nei confronti di RS Ecologia S.r.l. e, in caso di incapienza, confisca per equivalente nei confronti di Santambrogio (amministratore). I ricorrenti deducono tre censure: 1) vizi di motivazione e violazione di legge circa la determinazione dell'imposta per l'anno 2016 (contestazione della metodologia che avrebbe fatto riferimento all'IRPEF dei soci e al regime della S.n.c., con conseguente assenza di rapporto tra reato e somme sequestrate e confusione tra IVA e imposte sui redditi); 2) carenza del periculum di dispersione delle somme (la società non si sottrarrebbe agli obblighi fiscali e i pagamenti prodotti dimostrerebbero la regolarità); 3) insufficienza del fumus del reato e difetto di motivazione circa l'asserita inesistenza oggettiva delle fatture: i ricorrenti sostengono che i materiali erano effettivamente acquistati e che il conto economico e la documentazione bancaria dimostrerebbero la veridicità delle operazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il sindacato in questa sede sia limitato alla verifica di violazione di legge o di motivazione del tutto assente/meramente apparente e ha escluso tali vizi: il tribunale aveva adeguatamente motivato che l'imposta contestata riguarda l'IVA nell'ambito di fatture false e non un'erronea imputazione di IRPEF; la valutazione del periculum è risultata concreta, fondata sugli elementi organizzativi e sulla modalità di monetizzazione delle somme; il fumus è stato sostenuto dal compendio indiziario che dimostrerebbe l'inesistenza oggettiva delle fatture e la mancanza di documentazione probatoria di acquisto/rivendita. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e sono stati tenuti al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'adizione al riesame del sequestro. Consente il sindacato del tribunale sul decreto di sequestro emesso dal gip.

  • art. 2 Dlgs. 74/2000

    Richiamato nel testo come riferimento al 'profitto del reato' fiscale per cui è stato disposto il sequestro; la Corte ha ritenuto che il profitto contestato riguardasse l'IVA nelle dichiarazioni riferite a fatture false.

  • art. 8 Dlgs. 74/2000

    Norma evocata dal tribunale quale strumento alternativo di confisca per il concorso dell'utilizzatore con l'emittente di fatture false; ricorda la possibilità di estendere la confisca anche per concorso nel reato fiscale.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dai ricorrenti per censurare la motivazione del tribunale; la Corte ha valutato che i rilievi non dimostravano una motivazione del tutto assente o meramente apparente e ha rigettato le censure.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per gravare i ricorrenti delle spese del procedimento cassazionale essendo dichiarati i ricorsi inammissibili.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata nel giustificare la determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende e la valutazione sulla mancata colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso principalmente per violazione di legge o per motivazione del provvedimento del tutto assente o meramente apparente; contestazioni di merito sui fatti o sulla valutazione degli indizi sono in gran parte inammissibili in questa sede.
  • Per opporre con successo un sequestro preventivo finalizzato alla confisca è necessario dimostrare concretamente l'assenza del nesso tra le somme sequestrate e il profitto del reato o l'inesistenza del periculum di dispersione; deduzioni generiche o non specificamente fondate sulla documentazione difficilmente prevalgono.
  • Quando il sequestro si fonda su fatture ritenute oggettivamente inesistenti, il giudice può ritenere prevalente il compendio indiziario e l'assenza di documentazione di supporto (contabili, bancarie, documenti di vendita) per negare la rilevanza del conto economico addotto dalla difesa.
  • La motivazione del tribunale sulla natura dell'imposta contestata (es. IVA vs imposte sui redditi) è una valutazione di merito che in Cassazione può essere sindacata solo se emerge una chiara violazione di legge o una motivazione mancante; è quindi cruciale nel primo giudizio spiegare e documentare con precisione il rapporto tra fatture, imposte e redditi.
  • Le misure cautelari possono essere giustificate dalla struttura organizzativa delle condotte e dalla concreta possibilità di immediata monetizzazione e dispersione delle somme; per contrastare tale valutazione è necessario produrre elementi probatori specifici che smentiscano il rischio di dissipatione.
  • I ricorrenti devono essere specifici nelle censure: la mancanza di precisione esterna o la riformulazione parziale delle argomentazioni del giudice rende meno probabile l'accoglimento del ricorso e aumenta il rischio di oneri di spesa e sanzioni economiche.

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