Cassazione Penale, Sentenza n. 25640/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo (4/10/2021) finalizzato alla confisca diretta di una somma ritenuta profitto del reato fiscale (Dlgs. 74/2000) nei confronti di RS Ecologia S.r.l. e, in caso di incapienza, confisca per equivalente nei confronti di Santambrogio (amministratore). I ricorrenti deducono tre censure: 1) vizi di motivazione e violazione di legge circa la determinazione dell'imposta per l'anno 2016 (contestazione della metodologia che avrebbe fatto riferimento all'IRPEF dei soci e al regime della S.n.c., con conseguente assenza di rapporto tra reato e somme sequestrate e confusione tra IVA e imposte sui redditi); 2) carenza del periculum di dispersione delle somme (la società non si sottrarrebbe agli obblighi fiscali e i pagamenti prodotti dimostrerebbero la regolarità); 3) insufficienza del fumus del reato e difetto di motivazione circa l'asserita inesistenza oggettiva delle fatture: i ricorrenti sostengono che i materiali erano effettivamente acquistati e che il conto economico e la documentazione bancaria dimostrerebbero la veridicità delle operazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il sindacato in questa sede sia limitato alla verifica di violazione di legge o di motivazione del tutto assente/meramente apparente e ha escluso tali vizi: il tribunale aveva adeguatamente motivato che l'imposta contestata riguarda l'IVA nell'ambito di fatture false e non un'erronea imputazione di IRPEF; la valutazione del periculum è risultata concreta, fondata sugli elementi organizzativi e sulla modalità di monetizzazione delle somme; il fumus è stato sostenuto dal compendio indiziario che dimostrerebbe l'inesistenza oggettiva delle fatture e la mancanza di documentazione probatoria di acquisto/rivendita. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e sono stati tenuti al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'adizione al riesame del sequestro. Consente il sindacato del tribunale sul decreto di sequestro emesso dal gip.
art. 2 Dlgs. 74/2000
Richiamato nel testo come riferimento al 'profitto del reato' fiscale per cui è stato disposto il sequestro; la Corte ha ritenuto che il profitto contestato riguardasse l'IVA nelle dichiarazioni riferite a fatture false.
art. 8 Dlgs. 74/2000
Norma evocata dal tribunale quale strumento alternativo di confisca per il concorso dell'utilizzatore con l'emittente di fatture false; ricorda la possibilità di estendere la confisca anche per concorso nel reato fiscale.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma richiamata dai ricorrenti per censurare la motivazione del tribunale; la Corte ha valutato che i rilievi non dimostravano una motivazione del tutto assente o meramente apparente e ha rigettato le censure.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per gravare i ricorrenti delle spese del procedimento cassazionale essendo dichiarati i ricorsi inammissibili.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata nel giustificare la determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende e la valutazione sulla mancata colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso principalmente per violazione di legge o per motivazione del provvedimento del tutto assente o meramente apparente; contestazioni di merito sui fatti o sulla valutazione degli indizi sono in gran parte inammissibili in questa sede.
- Per opporre con successo un sequestro preventivo finalizzato alla confisca è necessario dimostrare concretamente l'assenza del nesso tra le somme sequestrate e il profitto del reato o l'inesistenza del periculum di dispersione; deduzioni generiche o non specificamente fondate sulla documentazione difficilmente prevalgono.
- Quando il sequestro si fonda su fatture ritenute oggettivamente inesistenti, il giudice può ritenere prevalente il compendio indiziario e l'assenza di documentazione di supporto (contabili, bancarie, documenti di vendita) per negare la rilevanza del conto economico addotto dalla difesa.
- La motivazione del tribunale sulla natura dell'imposta contestata (es. IVA vs imposte sui redditi) è una valutazione di merito che in Cassazione può essere sindacata solo se emerge una chiara violazione di legge o una motivazione mancante; è quindi cruciale nel primo giudizio spiegare e documentare con precisione il rapporto tra fatture, imposte e redditi.
- Le misure cautelari possono essere giustificate dalla struttura organizzativa delle condotte e dalla concreta possibilità di immediata monetizzazione e dispersione delle somme; per contrastare tale valutazione è necessario produrre elementi probatori specifici che smentiscano il rischio di dissipatione.
- I ricorrenti devono essere specifici nelle censure: la mancanza di precisione esterna o la riformulazione parziale delle argomentazioni del giudice rende meno probabile l'accoglimento del ricorso e aumenta il rischio di oneri di spesa e sanzioni economiche.
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