Sentenza n. 6230/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto di compatibilità ambientale negativo n. 573 del 29 settembre 2025, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali (MASE), di concerto con il Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il PNRR (MIC), con il quale è stato espresso "giudizio negativo sulla compatibilità ambientale per il "progetto di un impianto eolico denominato "Cellere" costituito da n. 10 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 60 MW e dalle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Cellere (VT) e Valentano (VT)"; - dei pareri che, allegati al decreto di VIA, sono stati formalmente recepiti e richiamati a formarne parte integrante: (1) parere negativo della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC del MASE n. 748 del 26 giugno 2025; (2) parere del MIC prot. n. 25039-P del 12 settembre 2025; (3) parere della Regione Lazio espresso con determinazione n. G08165 del 26 giugno 2025 - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di compatibilità ambientale negativo relativo a un progetto di impianto eolico, unitamente ai pareri presupposti della Commissione tecnica, del Ministero della Cultura e della Regione Lazio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso sul progetto di un impianto eolico composto da dieci aerogeneratori, contestando anzitutto la violazione del contraddittorio procedimentale, del principio di leale collaborazione e dell'art. 25 del d.lgs. n. 152 del 2006. La ricorrente ha sostenuto che la proposta di rimodulazione progettuale trasmessa il 22 settembre 2025, consistente nello stralcio di una parte degli aerogeneratori e diretta a superare le criticità emerse nell'istruttoria, costituisse un'informazione supplementare che l'amministrazione avrebbe dovuto esaminare, sospendendo il procedimento e riaprendo l'istruttoria. Sono stati inoltre contestati nel merito i pareri negativi e il decreto finale, con riferimento alla valorizzazione della mancata localizzazione dell'intervento in area qualificata come idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199 del 2021, al difetto di bilanciamento tra tutela ambientale e promozione delle fonti rinnovabili, nonché alle valutazioni concernenti gli impatti ambientali, paesaggistici e cumulativi dell'impianto.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che l'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 deve essere interpretato alla luce della struttura complessiva e dei tempi della procedura di VIA: l'obbligo di valutare le informazioni supplementari riguarda gli elementi integrativi forniti nell'ambito e nei tempi propri del procedimento e non impone all'amministrazione di esaminare qualsiasi modifica progettuale sopravvenuta. La proposta è stata presentata il 22 settembre 2025, dopo la definizione sostanziale dell'istruttoria tecnica e l'acquisizione dei pareri della Commissione tecnica, del Ministero della Cultura e della Regione Lazio. Inoltre, non si trattava di una mera integrazione documentale o di un chiarimento, ma di una modifica sostanziale dell'assetto dell'intervento, tale da richiedere una nuova e completa valutazione degli impatti. L'amministrazione non era quindi tenuta né a sospendere il procedimento né a riaprire l'istruttoria; la mancata considerazione espressa della proposta non integrava difetto di istruttoria o di motivazione, poiché la proposta doveva ritenersi implicitamente disattesa per tardività e incidenza sostanziale sul progetto. Sono state respinte anche le censure rivolte alle valutazioni tecniche e paesaggistiche. Il giudizio negativo non era fondato esclusivamente sulla mancata ricadenza dell'area tra quelle idonee, ma su una pluralità convergente di elementi: carenze della documentazione relativa alla valutazione di incidenza, assenza di monitoraggi sito-specifici sull'avifauna e sulla chirotterofauna, possibile interferenza con siti della rete Natura 2000, incertezza sugli effetti ambientali, valori paesaggistici tutelati e impatto cumulativo derivante dalla concentrazione di altri impianti da fonti rinnovabili nell'area vasta. La promozione delle fonti rinnovabili non esclude la necessità di una concreta verifica di compatibilità ambientale e non consente di superare rilievi adeguatamente istruiti in materia di paesaggio, biodiversità ed effetti cumulativi. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 25, comma 1, d.lgs. n. 152/2006
eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente
La disposizione non impone un obbligo generalizzato di esaminare ogni elemento sopravvenuto, né di sospendere o riaprire la procedura, ma riguarda le informazioni integrative fornite nell'ambito e nei tempi propri del procedimento di VIA.
art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199/2021
La mancata ricadenza dell'intervento in un'area qualificata come idonea non costituisce automaticamente un elemento ostativo alla realizzazione dell'impianto, ma può concorrere alla valutazione complessiva di compatibilità ambientale e paesaggistica.
Massime di principio
- Nella procedura di VIA, l'obbligo dell'autorità competente di considerare le informazioni supplementari fornite dal proponente non comporta un obbligo generalizzato di sospendere o riaprire l'istruttoria per ogni modifica progettuale sopravvenuta; la rilevanza dell'informazione deve essere valutata in relazione alla fase procedimentale e alle modalità proprie della disciplina di settore.
- Una modifica progettuale presentata nella fase conclusiva della VIA, dopo la definizione dell'istruttoria tecnica e l'acquisizione dei pareri degli enti competenti, non è qualificabile come mera integrazione documentale quando incide sostanzialmente sull'assetto dell'intervento e richiede una nuova valutazione complessiva degli impatti.
- In presenza di una modifica progettuale sostanziale e tardiva, l'amministrazione può concludere la VIA sulla configurazione progettuale già istruita senza sospendere il procedimento o riaprire l'istruttoria; la mancata valutazione espressa della proposta non determina, di per sé, difetto di istruttoria o di motivazione.
- Il giudizio negativo di VIA può legittimamente fondarsi su una pluralità di elementi ambientali e paesaggistici convergenti, tra cui carenze della valutazione di incidenza, insufficienza dei monitoraggi faunistici, incertezza sugli impatti, interferenze con siti Natura 2000 e incidenza cumulativa di impianti presenti nell'area vasta.
- La promozione delle fonti rinnovabili, pur rappresentando un interesse pubblico primario, non esonera l'autorità dalla verifica concreta di compatibilità ambientale e paesaggistica e non prevale automaticamente su rilievi istruttori adeguatamente motivati relativi a biodiversità, paesaggio ed effetti cumulativi.
- La qualificazione di un'area come non idonea ai sensi della disciplina sulle fonti rinnovabili non può essere utilizzata come unico automatismo ostativo, ma può essere valorizzata quale elemento concorrente nell'ambito di una valutazione complessiva degli impatti del progetto.
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