Cassazione Penale, Sentenza n. 10934/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione di due fattispecie: (i) Capo 122 - appartenenza ad associazione a delinquere (art. 416 c.p.) nella forma aggravata dall'art. 416-bis.1 c.p., per aver gestito locali con slot-machine contraffatte nell'ambito del gruppo Chiaradia-Orlando; (ii) Capo 144 - trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) per la fittizia intestazione del "Circolo Ricreativo Popily Street" a terzi (es. moglie) per favorire soggetti terzi, con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. Il ricorrente ha dedotto carenza della gravità indiziaria e vizi di motivazione: le accuse si fondano prevalentemente sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia senza riscontri estrinseci individualizzanti; discrepanze temporali e logiche nelle ricostruzioni (es. rapporti cessati nel 2013 ma associazione fatta decorrere da 2017); inesattezza sulla titolarità formale (immobile a nome della moglie) e sulla natura giuridica del circolo; mancata prova del dolo specifico richiesto per l'art. 512-bis (consapevolezza della finalità elusiva) e dell'effettivo apporto all'agevolazione mafiosa (se gli utili andassero alla consorteria o a singoli).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato carenze motivazionali e insufficienza dei gravi indizi posti a base della misura cautelare sia per il Capo 122 sia per il Capo 144. Ha evidenziato l'uso esclusivo, o prevalente, di sommarie dichiarazioni di collaboratori senza riscontri documentali/estrinseci (visure, contratti, licenze, movimentazioni economiche) e la confusione nella ricostruzione dei rapporti tra la "confederazione" ndranghetista, il gruppo Chiaradia-Orlando e Piromallo, con conseguente incertezza circa la sussistenza dell'aggravante mafiosa. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, disponendo che il giudice di merito tenga conto delle ragioni difensive e integri la motivazione e i riscontri necessari.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
Delitto di trasferimento fraudolento di valori: rileva la fittizia attribuzione di titolarità o disponibilità di beni o utilità con finalità elusiva (misure di prevenzione patrimoniali o agevolazione di reati patrimoniali). Per l'integrazione è necessaria la prova del dolo specifico dell'interposto e della consapevolezza della finalità elusiva
art. 416 cod. pen.
Associazione a delinquere: la contestazione richiede gravi indizi di partecipazione e un'effettiva partecipazione organizzata con ruoli funzionali e attività criminose stabili
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante per i delitti commessi con modalità mafiose o a favore di associazioni di tipo mafioso: è necessario dimostrare non solo rapporti personali ma che l'attività agevoli materialmente la consorteria (es. attraverso apporti economici o riciclaggio), con chiara indicazione del destinatario e della destinazione degli utili
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente alla Corte di cassazione, annullando l'ordinanza cautelare, di rinviare gli atti al giudice competente per un nuovo esame, fornendo le indicazioni sui profili da approfondire
Massime di principio
- Le misure cautelari fondate soprattutto su dichiarazioni di collaboratori richiedono riscontri estrinseci e individualizzanti (visure, contratti, movimenti finanziari, licenze, contratti di locazione o fornitura) per raggiungere la soglia della gravità indiziaria
- Per l'aggravante per agevolazione mafiosa occorre chiarire la catena economica: chi incassa gli utili, se essi confluiscono alla struttura mafiosa o a singoli, e in che misura la condotta concreta del sospettato contribuisce all'agevolazione della consorteria
- Nel reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) non è sufficiente dimostrare la mera intestazione fittizia; bisogna provare la consapevolezza e la volontà di eludere misure o normative e le modalità concrete della disponibilità occultata
- La ricostruzione giudiziaria deve essere temporaneamente coerente: incongruenze sulle date di inizio/cessazione dei rapporti o sulla sovrapposizione di fatti devono essere spiegate o riscontrate documentalmente per sostenere misure cautelari
- Il giudice delle misure deve distinguere tra rapporti economici personali e rapporti funzionali a un'associazione mafiosa: la prova dell'esistenza dell'associazione e del ruolo del singolo partecipante richiede elementi che vadano oltre la semplice frequenza o rapporti d'affari
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