Cassazione Penale, Sentenza n. 6975/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ivrea denunciando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. Denuncia un errore nel conteggio delle telefonate (discrepanze tra lo specchietto dei Carabinieri e le trascrizioni), assume che molte chiamate non fossero petulanti perché esisteva un rapporto economico conflittuale con la persona offesa e perché il Riva, in una telefonata del 06/05/2020, aveva invitato il ricorrente a richiamarlo per concordare un incontro. Sostiene quindi la mancanza del dolo di molestia e che le chiamate erano dirette a risolvere questioni legittime piuttosto che a molestare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il motivo proposto costituisse una mera rivalutazione delle prove e non contestasse specificamente, con esempi concreti, la motivazione impugnata. La Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito secondo cui il numero elevato di telefonate (circa 35 in 50 giorni), le mancate risposte della persona offesa e l'uso dell'utenza di terzi per ottenere risposta dimostrano una condotta petulante e la consapevolezza del ricorrente di arrecare disturbo. Pertanto è stata confermata la condanna ai sensi dell'art. 660 cod.pen.: ammenda di 300 euro e risarcimento del danno in favore della parte civile; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese di costituzione e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 660 cod.pen.
Norma che sanziona la molestia o il disturbo alle persone. La Corte ha ritenuto che chiamate ripetute, insistenti e finalizzate a ottenere riscontro, anche tramite utenze di terzi, possano integrare la condotta petulante prevista da tale articolo quando idonee a disturbare la sfera privata della vittima.
art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
Motivo di ricorso per cassazione relativo alla contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ricorda che tale censura richiede l'indicazione puntuale di omissioni o contraddizioni manifeste della motivazione, non una semplice richiesta di rivalutazione delle prove.
Giurisprudenza della Corte di cassazione citata (es. Sez. 2, n. 9106/2021; Sez. 6, n. 13809/2015; Sez. 2, n. 25016/2022)
Principio consolidato: il giudice di legittimità non può riesaminare i fatti o ricalibrare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito; sono inammissibili censure che chiedono una diversa, soggettiva rilettura degli elementi probatori anziché dimostrare la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione.
Massime di principio
- Telefonate ripetute e insistenti in un breve arco temporale possono integrare il reato di molestia ex art. 660 c.p. quando siano idonee a interferire in modo significativo nella sfera privata della persona offesa, anche se esisteva un precedente contatto o un rapporto tra le parti.
- La circostanza che l'agente persegua uno scopo che ritiene legittimo (es. ottenere chiarimenti o un incontro) non esclude la configurabilità della petulanza se la condotta è oggettivamente invasiva e l'agente era consapevole dell'idoneità della propria condotta a disturbare.
- L'uso di utenze di terzi per aggirare il rifiuto del destinatario è elemento probatorio che può corroborare l'intenzione molesta.
- In Cassazione non è sufficiente proporre una diversa interpretazione dei fatti: il ricorrente deve indicare specifiche omissioni, contraddizioni manifeste o illogicità della motivazione del giudice di merito per ottenere accoglimento del motivo relativo alla motivazione.
- Piccole discrepanze nei conteggi delle chiamate (se non rilevanti rispetto al quadro probatorio complessivo) difficilmente inficiano la decisione se la valutazione complessiva delle prove rimane coerente e logica.
- Nelle impugnazioni è strategico concentrare le doglianze su vizi formali della motivazione o su errori giuridici evidenti piuttosto che su una semplice richiesta di diverso apprezzamento delle prove.
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