Cassazione Penale, Sentenza n. 22265/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Salerno, confermativa del suo coinvolgimento in una frode assicurativa e nel concorso nell'incendio di un esercizio commerciale. Contestava in particolare: (i) l'affermazione di responsabilità per concorso in incendio sostenendo che le sue false dichiarazioni alla polizia giudiziaria erano successive all'incendio e non avevano rafforzato o agevolato l'esecuzione del delitto; (ii) la qualificazione giuridica del fatto come incendio (art. 423 c.p.) anziché come danneggiamento/ incendio di cosa propria (art. 424 o art. 642 c.p.); (iii) l'omessa o insufficiente motivazione sui punti già ritenuti dalla Corte di cassazione nella precedente pronuncia di annullamento; (iv) la errata applicazione delle circostanze attenuanti/aggravanti e la sproporzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondati i vari motivi: ha confermato che, nel giudizio di rinvio, il giudice di merito poteva ricostruire i fatti e colmare le carenze motivazionali entro i limiti indicati dalla Cassazione; ha escluso che i beni dati alle fiamme fossero "cosa propria" dei correi (essendo oggetto anche i beni di una s.r.l. distinta), applicando l'art. 423 c.p.; ha chiarito il discrimine tra art. 423 e 424 c.p. sul piano del dolo e sulla portata dell'evento incendiario; ha ritenuto non assorbente il reato di frode assicurativa (art. 642 c.p.) rispetto all'incendio quando vi sia pericolo per la pubblica incolumità e diversi beni giuridici tutelati. Conseguentemente il rigetto del ricorso ha comportato la conferma della condanna penale e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. La richiesta di rimborso spese da parte di Darag s.p.a. non è stata accolta perché le statuizioni civili non erano state impugnate dalla ricorrente e la parte civile non risultava portatrice di pregiudizio derivante dall'accoglimento del gravame.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato: la presenza e la partecipazione consapevole della ricorrente sono state valutate ai fini del concorso.
art. 423 cod. pen.
Applicato per il reato di incendio: la Corte ha ritenuto configurabile il dolo generico di causare un incendio di non lievi proporzioni e ha escluso che i beni incendiati fossero "cosa propria" dei correi alla stregua dell'art. 423, secondo comma.
art. 483 cod. pen.
Richiamato nel percorso processuale originario (illecito di favoreggiamento) ma la Corte d'appello di Salerno ha prosciolto la ricorrente da tale imputazione, non essendo più configurabile come favoreggiamento.
art. 642 cod. pen.
Frode assicurativa contestata alla ricorrente: la Corte ha ritenuto che il delitto di frode non assorbe automaticamente l'incendio quando siano tutelati beni giuridici differenti e sussista pericolo per la pubblica incolumità.
art. 378 cod. pen.
Richiami relativo alla riqualificazione di alcuni fatti come favoreggiamento; la Corte ha osservato che talune imputazioni sono state prosciolte o riqualificate nel corso del processo.
art. 424 cod. pen.
Discriminato rispetto all'art. 423: norma del danneggiamento seguito da incendio caratterizzata dal dolo specifico di danneggiare la cosa, distinto dal dolo generico richiesto per l'incendio di rilevanti proporzioni.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Richiamato in relazione al giudizio di continuazione e al criterio per individuare il reato più grave ai fini del bilanciamento delle circostanze.
art. 61, n. 2, cod. pen.
Richiamato per l'aggravante del nesso teleologico (finalità fraudolenta connessa all'incendio) applicata al delitto di incendio quale circostanza aggravante.
art. 15 cod. pen.
Richiamato nella discussione sull'eventuale assorbimento dei reati: la Corte ha escluso che art. 642 possa assorbire l'incendio quando siano tutelati beni giuridici diversi.
art. 84 cod. pen.
Richiamato per escludere l'ipotesi di reato complesso che renderebbe unificata la valutazione delle più condotte; la Corte ha ritenuto applicabile il concorso formale di reati.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Riferito alla possibilità di dedurre per la prima volta in Cassazione questioni di diritto quando non siano necessari nuovi accertamenti di merito; la Corte ha escluso che la qualificazione del fatto potesse essere riesaminata senza nuovi accertamenti.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato come base formale per i motivi di ricorso relativi a violazione di legge nella decisione di merito; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per manifesta infondatezza in quanto il giudice di rinvio poteva riformulare la motivazione entro i limiti stabiliti.
Massime di principio
- La mera presenza e la conoscenza di un progetto criminoso possono non bastare: per il concorso nel reato di incendio occorre una partecipazione che sia integrata dalla condivisione dell'evento e da condotte che concretamente contribuiscano alla realizzazione del delitto (anche dichiarazioni false possono essere rilevanti se essenziali al piano fraudolento).
- La distinzione tra art. 423 c.p. (incendio) e art. 424 c.p. (danneggiamento seguito da incendio) dipende dal tipo di dolo: dolo generico per l'incendio di rilevanti proporzioni, dolo specifico per il danneggiamento mediante fuoco senza previsione di incendio esteso.
- I beni appartenenti a una società a responsabilità limitata non sono "cosa propria" dei singoli soci o amministratori: quando l'oggetto dell'incendio include beni societari, non si applica la nozione di cosa propria per i singoli agenti.
- Il delitto di frode assicurativa (art. 642 c.p.) non assorbe automaticamente altri reati (es. incendio) quando siano in gioco beni giuridici differenti o vi sia pericolo per la pubblica incolumità; può quindi sussistere concorso formale di reati.
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito ha autonomia di ricostruire i fatti e colmare lacune motivazionali, purché non si fondi nuovamente su argomentazioni che la Cassazione ha ritenuto illogiche e si conformi ai principi di diritto stabiliti dalla Cassazione.
- La condanna della parte civile al rimborso delle spese processuali in sede penale dipende dalla soccombenza nel grado di impugnazione e dall'interesse concreto della parte civile a impugnare: se il giudicante civile non subisce pregiudizio dall'accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, la condanna al rimborso può essere esclusa.
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