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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1073/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili di plurimi reati: a carico di Michele Sorgente bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale (omessa tenuta/istituzione delle scritture), distrazione di beni trasferiti tra società familiari, e reati tributari per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e omessa presentazione della dichiarazione (anno 2009). Carmela Bellarosa impugnava per il suo riconoscimento di concorso nella distrazione come amministratrice 'prestanome' e per la responsabilità nei reati tributari. I motivi di cassazione denunciavano, tra l'altro, vizio di motivazione e insufficienza di prova circa la preesistenza e la distrazione dei beni, l'inversione dell'onere probatorio in tema di scritture contabili distrutte o non depositate, l'erronea qualificazione temporale di fatture attribuite all'anno 2010 anziché 2009, l'assenza del dolo specifico richiesto per i reati tributari e il travisamento della prova relativamente alla identità dei beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha deciso che: il ricorso di Michele Sorgente è parzialmente fondato e quello di Carmela Bellarosa è infondato. In particolare, la Cassazione ha confermato la responsabilità di Sorgente per molte delle contestazioni di bancarotta (inclusa la distrazione di beni verso B.C. Arredamenti) e per l'uso di fatture inesistenti, ritenendo congrua la motivazione di merito in ordine all'attendibilità delle scritture antecedenti l'incendio e alla prova indiziaria della distrazione (mancata spiegazione della destinazione dei beni, collegamenti familiari e temporali tra le società). È stata ritenuta corretta la valutazione circa l'omessa istituzione/tenuta della contabilità e non sussiste inversione dell'onere della prova, spettando al fallito l'obbligo di deposito delle scritture; l'accertamento della rilevanza penale della condotta documentale può prescindere dalla parziale ricostruzione tramite fonti esterne quando essa renda comunque difficoltosa l'esatta ricostruzione patrimoniale. Sulla contestazione tributaria per l'anno 2009 la Corte ha rilevato carenze motivazionali della Corte territoriale circa l'imputabilità di alcune fatture al 2009 e l'incidenza dei costi sul superamento della soglia di punibilità; tuttavia il reato è risultato estinto per prescrizione e la Cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio per l'espunzione della pena corrispondente al reato estinto. Quanto a Bellarosa, la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione di merito che l'ha qualificata come amministratrice di diritto 'testa di legno' consapevole e partecipante all'operazione di spoliazione; il suo ricorso è stato respinto e condannata alle spese.

Norme richiamate

  • legge fallimentare (art. 216, comma 1)

    Norma base per la bancarotta fraudolenta (distrazione/occultamento di beni). La Corte ha ritenuto applicabile anche quando gli ultimi bilanci attendibili risultino anteriori al fallimento, salvo che l'amministratore dia spiegazioni probatorie della destinazione dei beni

  • legge fallimentare (art. 223; art. 219; art. 220)

    Richiamate in tema di aggravanti per il danno di rilevante gravità (art.219) e sanzioni relative al deposito delle scritture (art.220); la Corte sottolinea che l'omesso deposito delle scritture produce presunzioni logiche e non comporta inversione dell'onere della prova

  • art. 16 legge fallimentare (n.3)

    Obbligo del fallito di depositare bilanci e scritture contabili; il mancato adempimento legittima la presunzione della non costituzione o occultamento delle scritture, salvo prova di caso fortuito o forza maggiore

  • codice civile (art. 2710)

    Principio sulla presunzione di attendibilità delle scritture contabili civile: la Corte richiama che, in tema penale, tale presunzione non è assoluta e le scritture devono essere valutate nella loro intrinseca attendibilità, ma nel caso di specie le scritture anteriori erano ritenute attendibili dai giudici di merito

  • d.lgs. 74/2000 (art. 2; art. 5; art. 17 comma 1-bis)

    Art.2 (dichiarazione fraudolenta mediante fatture inesistenti): la Corte ha ritenuto integrato il dolo specifico anche quando all'evasione si affianchi una finalità extra-evasiva (es. occultamento di distrazioni). Art.5 (omessa presentazione della dichiarazione): questione sulla soglia di punibilità e necessità di motivazione analitica; art.17 comma 1-bis (aumento della pena ai fini della prescrizione) non applicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore

  • codice penale (art. 42; art. 43; art. 99; art. 157; art. 161)

    Richiami relativi alla responsabilità per il dolo e alle conseguenze della recidiva sulla determinazione della pena e quindi sulla prescrizione; la Corte ha utilizzato tali riferimenti per il calcolo del termine di prescrizione del reato tributario

  • codice di procedura penale (art. 173 att.; art. 606 comma 3; art. 23 comma 8 di d.l. n.137/2020 e successive proroghe)

    Regole processuali relative ai limiti di enunciazione dei motivi, autosufficienza degli atti prodotti in cassazione e preclusioni per questioni non sollevate in appello; la Corte ha dichiarato inammissibili motivi carenti di autosufficienza o preclusi per mancata deduzione in appello

Massime di principio

  • La prova della distrazione di beni nel fallimento può essere desunta dall'esistenza di bilanci o scritture contabili anteriori ritenute attendibili se l'amministratore non dimostra la destinazione aziendale dei beni; l'onere di spiegare la mancata disponibilità dei beni grava sull'amministratore.
  • L'omesso deposito o l'assenza delle scritture contabili legittima una presunzione logica di occultamento/omessa costituzione: non costituisce inversione dell'onere della prova richiedere all'imputato la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
  • Il reato di bancarotta documentale sussiste anche se parte della documentazione può essere ricostruita 'aliunde', quando la mancata tenuta o la modalità di tenuta delle scritture renda comunque molto difficoltosa la ricostruzione patrimoniale; l'acquisizione di dati presso terzi è elemento riprovante della non correttezza della contabilità interna.
  • Nel reato tributario previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000 il dolo specifico di evasione può coesistere con finalità extratributarie (es. coprire distrazioni di beni): la presenza di un vantaggio fiscale reale non è l'unico modo per dimostrare il dolo se la motivazione di merito individua coerentemente l'intento evasivo.
  • In tema di impugnazioni, la Corte di cassazione non ammette censure nuove non formulate in appello (preclusione) e richiede l'autosufficienza delle prove o trascrizioni allegate per valutare l'efficacia dei motivi di ricorso.
  • Nel giudizio di responsabilità dell'amministratore di diritto 'prestanome', la prova del dolo può essere desunta dal complesso dei rapporti familiari e gestionali con l'amministratore di fatto e dalla macroscopica illegalità dell'attività esercitata.

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