Cassazione Civile, Ordinanza n. 29005/2023 del 18/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto del ricorrente all'assunzione, con decorrenza retroattiva, presso un ente pubblico poi soppresso e sostituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione di quel giudicato in sede di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato ha però rigettato la domanda ritenendo che, nel frattempo, fosse sopravvenuto un licenziamento disciplinare intimato dal Ministero in relazione a un diverso rapporto di lavoro dirigenziale, nonché altre circostanze ostative alla costituzione del rapporto, così da rendere ineseguibile il giudicato. Con il primo motivo per cassazione il ricorrente denuncia violazione delle norme sulla giurisdizione e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che il giudicato sull'assunzione non poteva essere superato o disapplicato in ottemperanza da fatti sopravvenuti e che il licenziamento successivo poteva semmai incidere solo su un rapporto già costituito. Con il secondo motivo deduce eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, assumendo che questi avrebbe esercitato un sindacato integrativo su questioni riservate ad altro giudice, travalicando i limiti esterni della giurisdizione in materia di ottemperanza.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che il Consiglio di Stato, nel valutare la sopravvenienza del licenziamento disciplinare e di ulteriori circostanze di fatto e di diritto ostative all'esecuzione, abbia operato nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione di ottemperanza. Non essendo stata ravvisata alcuna violazione dei limiti esterni della giurisdizione, né un rifiuto astratto di giurisdizione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. È stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, mentre non sono state liquidate spese perché il Ministero era rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 111 Cost., comma 8
è la base del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato solo per motivi inerenti alla giurisdizione; non consente di censurare il merito dell'interpretazione del giudicato.
art. 362 c.p.c., comma 1, n. 1
delimita il controllo delle Sezioni Unite ai soli vizi di giurisdizione.
art. 110 d.lgs. n. 104 del 2010
richiamato come norma processuale rilevante per il giudizio di ottemperanza e per il ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice amministrativo.
art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001
attribuisce al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro la cognizione sulle controversie di lavoro pubblico contrattualizzato, compresa la pronuncia sul diritto all'assunzione.
art. 2909 c.c.
il giudicato sostanziale vincola le parti, ma la sua esecuzione può essere incisa, nel giudizio di ottemperanza, dalla sopravvenienza di fatti o norme che rendano impossibile l'integrale attuazione.
art. 324 c.p.c.
richiamato a sostegno dell'intangibilità del giudicato, non ritenuta però violata dal Consiglio di Stato.
art. 2 d.P.R. n. 3 del 1957
preclude l'accesso all'impiego pubblico a chi sia stato destituito o dispensato; la sua sopravvenuta operatività può impedire l'esecuzione di una sentenza che disponga l'assunzione.
art. 112 c.p.a.
richiamato per evidenziare che, ove il giudicato sia divenuto impossibile da eseguire, può rilevare il risarcimento del danno per impossibile esecuzione.
art. 114 c.p.a.
richiamato nel motivo di ricorso come norma sull'ottemperanza, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 37 c.p.c.
invocato dal ricorrente in tema di giurisdizione, senza rilievo decisivo nella soluzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
ha introdotto nel sistema il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la verifica di fatti o norme sopravvenuti rispetto al giudicato è attività propria del giudice dell'ottemperanza e, se compiuta erroneamente, attiene ai limiti interni della giurisdizione, non a quelli esterni.
- L'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale affermi in astratto la propria carenza di giurisdizione o eserciti un potere non attribuitogli; non quando, nell'ambito della sua giurisdizione, interpreti in modo ritenuto errato il giudicato o le norme sostanziali applicabili.
- Il giudicato che accerta il diritto a una determinata prestazione può non essere più eseguibile se, al momento dell'ottemperanza, sopravvengono circostanze di fatto o di diritto che rendono impossibile o vietata l'attuazione integrale del comando giudiziale.
- Nel controllo delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato rese in ottemperanza, non è consentito rimettere in discussione la correttezza della valutazione di merito sulle sopravvenienze, ma solo verificare se sia stato superato il perimetro esterno della giurisdizione.
- Il rifiuto di giurisdizione rilevante ai fini dell'art. 111, comma 8, Cost. è solo quello "astratto", cioè l'affermazione che la situazione soggettiva sia priva di tutela per difetto di giurisdizione; non la negazione concreta della tutela derivante da un'erronea interpretazione delle norme o dei fatti.
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