Cassazione Civile, Ordinanza n. 26132/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, che dovrà riesaminare la legittimazione all'impugnazione tenendo conto del procedimento di correzione della sentenza di primo grado e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra privati in materia di rapporti di vicinato decisa in primo grado dal Tribunale di Nola. La Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da due soggetti che si erano presentati anche come eredi della parte originaria deceduta, ritenendo da un lato che non avessero partecipato al giudizio di primo grado e quindi non fossero legittimate a impugnare in proprio, dall'altro che non avessero provato né il decesso della parte originaria né la loro qualità di eredi. Avverso tale decisione una sola delle appellanti ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: con il primo ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che la controparte, dopo il decesso della parte originaria, aveva chiesto la correzione della sentenza di primo grado notificando il relativo ricorso alle medesime persone nella qualità di eredi, sicché tale comportamento costituiva elemento idoneo a dimostrare la successione e la legittimazione all'impugnazione; con il secondo ha dedotto la violazione del contraddittorio, poiché la questione della mancata prova della qualità ereditaria sarebbe stata rilevata d'ufficio senza previo avviso; con i restanti motivi ha censurato l'omessa pronuncia sulle censure di merito.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
"il giudice può utilizzare come argomento di prova"
Il comportamento processuale della controparte, in particolare il riconoscimento della qualità di erede o della successione come già verificata, può essere valutato come elemento probatorio ai fini dell'accertamento della qualità ereditaria.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la possibile definizione del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.
Richiamato in relazione alla definizione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della legittimazione ad impugnare in qualità di erede, il giudice non può ignorare il comportamento processuale della controparte quando questa abbia instaurato un procedimento nei confronti dei soggetti come eredi della parte defunta, poiché tale comportamento costituisce un significativo argomento di prova della successione.
- La mancata prova formale della successione ereditaria è rilevabile d'ufficio, ma il giudice deve comunque valutare se dagli atti emerga un riconoscimento univoco della qualità di erede da parte dell'avversario, trattandosi di elemento probatorio diverso dalla mera assenza di contestazione.
- Quando la decisione di appello si fonda su una pretesa carenza di legittimazione per difetto di prova della qualità ereditaria, il giudice di merito deve considerare tutte le vicende processuali pregresse pertinenti, ivi compreso un eventuale ricorso per correzione della sentenza notificato agli stessi soggetti come eredi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26082/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26083/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26084/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26085/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26086/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26087/2021 del 27/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →