Sentenza del 10/10/2019 n. 5671 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, Liquidazione e Controlli - Controllo liquidatorio - Cartella di pagamento - Comunicazione di irregolarità - Omissione - Conseguenze - Nullità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della cartella di pagamento per omessa comunicazione dell'esito del controllo e, in particolare, per la mancata comunicazione prevista dall'art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 oppure, secondo la prospettazione esaminata, per l'omessa comunicazione della liquidazione della maggiore imposta prevista dall'art. 36-bis. La questione riguarda gli effetti dell'omissione sulla validità della cartella e sul diritto di difesa del contribuente.
La decisione
La sentenza distingue tra i due tipi di comunicazione. L'omessa comunicazione dell'esito del controllo ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 rende nulla la cartella, perché tale comunicazione ha una funzione di garanzia e assicura il contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo. Diversamente, l'omessa comunicazione prevista dall'art. 36-bis non determina la nullità della cartella: si tratta di un controllo meramente cartolare e la comunicazione ha principalmente finalità informativa, preventiva e di regolarizzazione. Nel caso richiamato, la nullità non sussiste, con conseguente prevalenza dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973
La comunicazione dell'esito del controllo formale svolge una funzione di garanzia e realizza una necessaria interlocuzione tra Amministrazione e contribuente prima dell'iscrizione a ruolo. La sua omissione può determinare la nullità della cartella di pagamento.
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
La comunicazione della liquidazione della maggiore imposta segue un controllo meramente cartolare e ha lo scopo di evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione di aspetti formali. La sua omissione, di regola, non incide sul diritto di difesa e non determina la nullità della cartella.
Art. 2 del d.lgs. n. 504/1992
È indicato tra i riferimenti normativi della decisione, ma dal testo fornito non emerge una specifica interpretazione applicata a tale disposizione.
Massime di principio
- Non ogni omissione di una comunicazione preventiva dell'Amministrazione finanziaria comporta automaticamente la nullità della cartella: occorre verificare la funzione concreta della comunicazione prevista dalla legge.
- Quando la comunicazione serve a garantire un'effettiva interlocuzione e la possibilità di contestare l'esito di un controllo prima dell'iscrizione a ruolo, la sua omissione può determinare la nullità della cartella.
- Quando il controllo è esclusivamente cartolare e la comunicazione ha una finalità informativa o di mera regolarizzazione formale, l'omissione normalmente non comporta nullità, salvo una concreta lesione del diritto di difesa.
- Per valutare una contestazione è quindi necessario individuare se la cartella deriva da un controllo formale ex art. 36-ter o da una liquidazione automatizzata ex art. 36-bis, poiché le conseguenze dell'omessa comunicazione sono differenti.
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