Sentenza del 23/02/2021 n. 1122 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Riscossione tramite ruolo successivo a controllo sulla dichiarazione - Omessi versamenti - Riduzione delle sanzioni - Non spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di cartella di pagamento irrogata dopo verifica ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/73 per omessi versamenti IRPEF; questione se, per beneficiare della riduzione del trattamento sanzionatorio (regime della comunicazione di irregolarità), fosse necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità ex art. 2 D.lgs. n. 462/97
La decisione
il giudice ha ritenuto che la comunicazione di irregolarità prevista per consentire il trattamento sanzionatorio ridotto è necessaria soltanto quando dalla verifica emerga un risultato diverso rispetto a quanto indicato nella dichiarazione; nel caso di omessi versamenti non sussiste tale obbligo preventivo e, quindi, non è riconosciuta la riduzione delle sanzioni. Il ricorso è stato respinto e la cartella confermata nella parte impugnata. Si richiama la Cass. n. 3386/2020, Sez. V.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973
disciplina la verifica delle dichiarazioni fiscali; la pronuncia distingue tra i casi in cui dalla verifica emerga una diversa risultanza rispetto alla dichiarazione (che può richiedere la comunicazione di irregolarità) e i casi di omessi versamenti, per i quali la comunicazione preventiva non è imposta
D.lgs. n. 462/1997
regola la procedura della comunicazione di irregolarità e il relativo trattamento sanzionatorio agevolato; secondo la sentenza il beneficio collegato a tale comunicazione non è applicabile quando l'accertamento riguarda esclusivamente omessi versamenti e non una diversa risultanza dichiarativa
Giurisprudenza
Cass. civ., n. 3386/2020, Sez. V
precedente della Corte di Cassazione richiamato per confermare il principio che la comunicazione di irregolarità è necessaria solo se la verifica rileva un esito diverso dalla dichiarazione; in caso di omessi versamenti l'amministrazione può procedere alla riscossione senza aver effettuato quella comunicazione e senza riconoscere la riduzione sanzionatoria
Massime di principio
- La comunicazione di irregolarità prevista dal D.lgs. 462/1997 opera principalmente quando la verifica fiscale rileva una diversa risultanza rispetto alla dichiarazione presentata; in tali casi può concorrere l'istituto della riduzione sanzionatoria se adempiuti i requisiti procedurali.
- Se l'accertamento concerne esclusivamente omessi versamenti (il contribuente ha dichiarato i redditi ma non ha versato le imposte), non sussiste l'obbligo di preventiva comunicazione di irregolarità e non è possibile ottenere la riduzione del trattamento sanzionatorio fondata su quella comunicazione.
- Al contribuente conviene distinguere rapidamente, quando riceve avvisi o atti di riscossione, se la pretesa deriva da una discordanza dichiarativa o da mancati pagamenti: la strategia difensiva e i rimedi utili differiscono a seconda del caso.
- Proceduralmente, per contestare efficacemente una cartella occorre verificare la legge applicabile, la presenza o meno della comunicazione di irregolarità e conservare prove di eventuali pagamenti; in mancanza di vizi procedurali ulteriori, la giurisprudenza tende a confermare la legittimità della riscossione per omessi versamenti.
- La giurisprudenza consolidata (es. Cass. 3386/2020) interpreta restrittivamente l'ambito di applicazione della comunicazione agevolata: non va estesa automaticamente a situazioni di mera omissione di versamento.
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