Cassazione Penale, Sentenza n. 12963/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma in appello della condanna inflitta con rito abbreviato per danneggiamento aggravato e porto di coltello. Il ricorrente deduce un unico motivo articolato: a) mancata esclusione dell'aggravante ex art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen. (aver approfittato di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa), lamentando che la Corte d'appello ha fondato la valutazione unicamente sul fatto che il reato sia stato commesso poco dopo la mezzanotte senza verificare l'effettivo ostacolo alla difesa, e rilevando che vi erano passanti che hanno allertato le forze dell'ordine; b) mancata concessione dell'attenuante speciale ex art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. per danno patrimoniale di speciale tenuità, contestando che il danno non sia stato quantificato e che gli elementi probatori (fotografie, accertamenti) mancassero, sicché in favore del reo avrebbe dovuto operare il principio del favor rei.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo profilo ha richiamato il principio delle Sezioni unite (sentenza Cardellini) secondo cui la commissione del reato di notte può integrare l'aggravante della minorata difesa anche senza altre circostanze, purché sussista un concreto ostacolo alla pubblica o privata difesa e non vi siano circostanze neutralizzanti. Nel caso di specie la motivazione di merito ha indicato non solo l'ora (dopo la mezzanotte) ma anche il luogo del fatto (parcheggio dell'area di risulta di Pescara), combinazione ritenuta idonea a dimostrare minore frequentazione e vigilanza e quindi un concreto effetto ostacolante; l'asserzione della difesa circa la presenza di passanti non è stata adeguatamente provata. Sul secondo profilo la Corte ha confermato che la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità richiede un danno lievissimo, valutato non soltanto sul valore economico ma anche sugli ulteriori effetti prejudizievoli; i danni denunciati (taglio di due pneumatici, rigature e ammaccature) sono stati ritenuti non di speciale tenuità alla luce dei costi notori delle riparazioni e della temporanea indisponibilità dei veicoli. Condanna alle spese processuali a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen.
La circostanza aggravante dell'aver approfittato di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa può essere integrata dal fatto di aver commesso il reato in orario notturno; tuttavia occorre sempre accertare che tale tempo abbia concretamente ostacolato le difese e che non vi siano circostanze neutralizzanti. Nel caso concreto la combinazione di ora notturna e luogo isolato (parcheggio area di risulta) è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'effetto ostacolante.
art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
La circostanza attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo, valutato in termini assoluti sul valore economico e anche sugli effetti pregiudizievoli concreti o potenziali. Danni a pneumatici e carrozzeria, per i costi notoriamente sostenuti e per l'inconveniente della indisponibilità del veicolo, non rientrano normalmente nella speciale tenuità.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione invocati dall'appellante, in questo caso per vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) in relazione alle circostanze di attenuazione e aggravamento.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Dispositivo che ha consentito alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Sentenza Sez. U n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)
Giurisprudenza di legittimità utilizzata come principio guida: la notte può integrare l'aggravante della minorata difesa ma la sussistenza dell'effettivo ostacolo alle difese e l'assenza di circostanze neutralizzanti devono essere accertate concretamente.
Massime di principio
- La sola commissione del reato in orario notturno puo' fondare l'aggravante della minorata difesa solo se risulta che tale orario abbia concretamente ostacolato la pubblica o privata difesa; va valutato il contesto (es. tipo di luogo, frequentazione, vigilanza) e non il mero dato temporale.
- Se il difensore sostiene che esistono circostanze neutralizzanti (es. presenza di testimoni, passanti, pronto intervento delle forze dell'ordine) spetta a lui fornire elementi probatori o indicazioni specifiche per consentire al giudice di verificarle.
- La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità richiede un danno effettivamente lievissimo, valutato sia sul piano economico sia sugli effetti concreti e potenziali del reato; danni a pneumatici e alla carrozzeria sono normalmente non ritenuti di speciale tenuità.
- La mancata quantificazione formale del danno non determina automaticamente l'applicazione dell'attenuante: il giudice puo' valutare anche in base alla comune esperienza e ai dati notori circa i costi di riparazione, salvo prove contrarie fornite dalla difesa.
- In sede di cassazione il vizio di motivazione va provato nel suo concreto impatto sulla decisione: critiche generiche alla coerenza della motivazione sono difficilmente vincenti se la sentenza di merito contiene argomentazioni riferibili a elementi fattuali specifici.
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