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Sentenza

Sentenza n. 2495/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n.-OMISSIS-resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202408989

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento di dispensa dal servizio per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza del TAR, sostenendo in forma discorsiva che il giudice di primo grado non avesse esaminato nel dettaglio le censure già dedotte contro il provvedimento di dispensa dal servizio, limitandosi a ritenere corretto l’esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Il provvedimento amministrativo era stato adottato all’esito di un procedimento di verifica della permanente idoneità, avviato a seguito della segnalazione di comportamenti anomali sul piano caratteriale. Le censure erano riconducibili a varie figure sintomatiche dell’eccesso di potere nella valutazione di inidoneità. In appello non sono stati formulati motivi articolati e specifici, ma sono state riproposte le contestazioni svolte in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto decisiva la verificazione disposta in corso di causa, svolta in modo approfondito da un docente di psichiatria con l’ausilio di un medico legale e di uno psicologo per la somministrazione dei test psicodiagnostici. La relazione ha confermato, sulla base della documentazione e degli accertamenti effettuati, la presenza di un disturbo schizotipico di personalità in comorbilità con disturbo paranoide di personalità e di un grave deficit del funzionamento globale individuale, con conseguente non idoneità al servizio militare incondizionato. La verificazione ha quindi confermato il giudizio espresso dalle strutture sanitarie militari. Il giudice ha ribadito che la valutazione dell’idoneità psicofisica al servizio militare costituisce espressione di discrezionalità tecnica e, in assenza di elementi idonei a evidenziare vizi della valutazione, non può essere sostituita dal giudice. Le spese di giudizio sono state compensate, mentre il compenso del verificatore, liquidato in euro 3.750, è stato posto a carico dell’appellante.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate nel provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento diffuso.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nella versione modificata dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Le valutazioni sull’idoneità psicofisica e psichica del personale militare al servizio incondizionato costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti della verifica dell’attendibilità, coerenza e adeguatezza dell’accertamento, senza possibilità di sostituire la valutazione tecnica dell’amministrazione con una propria valutazione.
  • Quando una verificazione disposta nel processo sia svolta da un esperto qualificato con metodologia approfondita e confermi in modo netto gli accertamenti compiuti dagli organismi sanitari militari, essa può fornire una base decisiva per escludere i dedotti vizi di eccesso di potere nella valutazione di non idoneità.
  • La riproposizione in appello delle censure di primo grado in forma meramente discorsiva e senza un’articolata formulazione di specifici motivi non è idonea, di per sé, a dimostrare l’erroneità della sentenza impugnata quando il giudice di primo grado abbia correttamente qualificato la valutazione amministrativa come espressione di discrezionalità tecnica.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereIncompetenza

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