Sentenza del 30/05/2016 n. 3389 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Compensi al socio dell'amministratore - Mancanza di un contratto di lavoro - Esposizione dei pagamenti in dichiarazione dei redditi - Requisito dell'inerenza - Assenza - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’accertamento dell’Amministrazione finanziaria è stato ritenuto legittimo. Le somme sono state recuperate a tassazione perché non è stata dimostrata la loro inerenza all’attività d’impresa; la mera indicazione dei pagamenti nella dichiarazione dei redditi non è stata considerata sufficiente a provarne la deducibilità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità di somme corrisposte al socio dell’amministratore. Sebbene i pagamenti fossero stati esposti nella dichiarazione dei redditi, mancava un contratto di lavoro idoneo a dimostrare la natura, l’effettività e l’inerenza delle prestazioni rispetto all’attività aziendale. Tale carenza probatoria ha portato a ritenere che i compensi fossero stati corrisposti nell’interesse personale del socio-amministratore e non nell’interesse dell’impresa.
Norme richiamate
Principio di inerenza dei costi e delle spese
Un costo è deducibile soltanto se presenta un collegamento concreto con l’attività d’impresa e risponde a un interesse aziendale. La documentazione contabile o la dichiarazione dei redditi, da sole, non bastano a dimostrare tale requisito.
Disciplina fiscale della deducibilità dei costi
Il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrare l’effettività, la competenza, la congruità e l’inerenza delle somme portate in deduzione. In assenza di un contratto di lavoro o di altra documentazione equivalente, i compensi al socio-amministratore possono essere disconosciuti.
Massime di principio
- I compensi riconosciuti a soci o amministratori devono essere supportati da un contratto, da una delibera o da altra documentazione che descriva prestazioni, criteri di determinazione e interesse dell’impresa.
- La semplice contabilizzazione o esposizione in dichiarazione di una spesa non prova automaticamente la sua deducibilità.
- Quando il beneficiario del pagamento è anche socio o amministratore, occorre dimostrare con particolare chiarezza che il compenso remunera un’attività effettiva e non costituisce una distribuzione indiretta di utili o un vantaggio personale.
- In caso di contestazione, la mancanza di documentazione contrattuale e di prove concrete dell’attività svolta può giustificare il recupero a tassazione delle somme.
- Per prevenire contestazioni è opportuno conservare contratti, delibere societarie, descrizione delle mansioni, criteri di calcolo, fatture o cedolini, pagamenti tracciabili e ogni prova dell’utilità della prestazione per l’impresa.
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