Cassazione Penale, Sentenza n. 603/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del Gip applicativa della custodia in carcere per i reati di omicidio e lesioni stradali (artt. 81, comma 1, 113, 589-bis commi 2 e 6, 590-bis c.p.). Il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari: sostiene che il pericolo di reiterazione è stato fondato su un presunto 'dissidio' con le persone offese non dimostrato, che il pericolo di inquinamento probatorio sarebbe collegato a tale presunta situazione e che la custodia cautelare poteva essere sostituita con una misura meno afflittiva (arresti domiciliari o misura autodetentiva). Invoca inoltre la sopravvenienza temporale come possibile sopravvenuta insussistenza dell'esigenza cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto che il ricorso non abbia contestato specificamente e con punti di diritto e fatti le argomentazioni del provvedimento impugnato. La Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione delle esigenze cautelari, ammettendo la censura solo se fondata sulla manifesta illogicità della motivazione. Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione congrua e dettagliata: reiterazione di precedenti comportamenti alla guida senza patente, fatto pregresse tentate condotte per investire una persona, e gravi elementi e condotte finalizzate a depistare le indagini da parte dell'indagato e del padre, con conseguente rischio di inquinamento probatorio che rendeva inadeguata una misura domiciliare. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento formale agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla declaratoria d'inammissibilità; non incide sul merito cautelare ma regola gli obblighi amministrativi successivi
Cassazione, giurisprudenza sul sindacato di legittimità della motivazione
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione che deduca vizio di motivazione rispetto alle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la manifesta illogicità della motivazione; non è consentita la mera diversa valutazione delle circostanze di fatto
Principi sul controllo della Corte di cassazione dell'atto impugnato (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 e altri richiamati)
Il controllo di legittimità è circoscritto a verificare la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di evidenti illogicità nella motivazione del giudice di merito
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione che contesti la motivazione sulle misure cautelari deve evidenziare la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; la mera diversa valutazione dei fatti non è sufficiente
- Le valutazioni del giudice di merito sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, gravità della condotta, personalità dell'indagato) spettano primariamente al giudice del merito e sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizi logici evidenti
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare è utile per il difensore documentare elementi concreti che smentiscano i presupposti indicati dal giudice (ad esempio assenza di precedenti analoghi, prova della mancanza di collegamenti con i fatti di depistaggio, proposte concrete di misure alternative realmente idonee)
- Se la motivazione del giudice di merito si fonda su fatti specifici e documentati (es. condotte pregresse, tentativi di depistaggio, comportamenti reiterati) sarà difficile ottenere l'annullamento in sede di legittimità; occorre quindi aggredire punti fattuali nel merito o produrre novità fattuali sopravvenute
- Il tempo trascorso tra il provvedimento impugnato e il giudizio di legittimità non rende automaticamente superata l'esigenza cautelare: va documentata la sopravvenuta inesistenza dell'esigenza con fatti nuovi e pertinenti
- Quando si contesta il nesso tra elementi probatori e valutazione del pericolo di reiterazione o inquinamento probatorio, il ricorso deve indicare con precisione quali passaggi argomentativi sarebbero illogici o mancanti nella motivazione impugnata
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